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Albo, l’intermediario straniero deve osservare le regole italiane

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali

Quesito numero 930

L’articolo 10 comma, 1 lettera c), Dm 406/1998 stabiliva che le imprese devono essere iscritte all’Albo “nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Ue (…)”. Il successivo comma 2 lettera b) stabiliva che essi devono essere “domiciliati, residenti ovvero abbiano una stabile organizzazione in Italia”. La lettera c) imponeva l’iscrizione al Registro imprese. Nel Dm 120/2014 all’articolo 10 permane solo l’obbligo di iscrizione al Registro imprese, ma non viene ripreso quanto disposto dal Dm 406/1998.
Nel ricordare che un’azienda la quale effettua regolarmente commercio “Italia su Italia” deve avere sede in Italia, invece se opera “Italia su estero” o “estero su Italia” non ha tale obbligo, si chiede se l’azienda estera che ha solamente sede all’estero e che effettua intermediazione/commercio di rifiuti “estero su Italia” o “Italia su estero”, deve essere iscritta all’Albo categoria 8. In caso affermativo come potrebbe farlo, considerato che non è tenuta a avere una sede secondaria in Italia?

risponde Paola Ficco