Gestione illecita: in caso di delega, il presidente del CdA non è responsabile
La massima
Gestione di rifiuti non autorizzata – Presidente del CdA – Rappresentanza legale della Spa – Esclusa – Delega all’amministratore – Facoltà di esercitare poteri dell’organo collegiale – Obbligo di vigilanza ambientale – Rientra
Una volta conferita la delega del Consiglio di amministrazione all’amministratore delegato, l’obbligo di vigilanza sulla gestione delle attività incidenti sulla tutela ambientale incombe su quest’ultimo, non sul Presidente del CdA. Il Presidente del Consiglio di amministrazione di un Spa non può essere, da solo, considerato come “legale rappresentante” della persona giuridica, appartenendo tale rappresentanza all’intero CdA. Quando il CdA delega le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a un singolo consigliere (amministratore) delegato, tale atto comporta il conferimento a quest’ultimo della facoltà di esercitare i poteri dell’intero organo collegiale, compreso l’obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure a tutela dell’ambiente.
Non è quindi “manifestatamente infondato” il ricorso presentato dal Presidente di un CdA condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006), nonostante avesse dimostrato in giudizio l’avvenuta delega delle responsabilità “ambientali” (A.G.).
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