La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
L’articolo 10 comma, 1 lettera c), Dm 406/1998 stabiliva che le imprese devono essere iscritte all’Albo “nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Ue (…)”. Il successivo comma 2 lettera b) stabiliva che essi devono essere “domiciliati, residenti ovvero abbiano una stabile organizzazione in Italia”. La lettera c) imponeva l’iscrizione al Registro imprese. Nel Dm 120/2014 all’articolo 10 permane solo l’obbligo di iscrizione al Registro imprese, ma non viene ripreso quanto disposto dal Dm 406/1998.
Nel ricordare che un’azienda la quale effettua regolarmente commercio “Italia su Italia” deve avere sede in Italia, invece se opera “Italia su estero” o “estero su Italia” non ha tale obbligo, si chiede se l’azienda estera che ha solamente sede all’estero e che effettua intermediazione/commercio di rifiuti “estero su Italia” o “Italia su estero”, deve essere iscritta all’Albo categoria 8. In caso affermativo come potrebbe farlo, considerato che non è tenuta a avere una sede secondaria in Italia?
Nell’elenco indicato nel comma A del punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, viene specificato che è “a titolo esemplificativo”. Ciò apre l’assimilazione a un’infinità di rifiuti.
Attività di autodemolizione. Nel corso di un controllo ci è stato riferito che come attività di demolizione ai fini dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, siamo soggetti alla normativa del deposito temporaneo.
Sappiamo di doverci attenere all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, quindi alla nostra autorizzazione allo stoccaggio, che prevede termini quantitativi e temporali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non.
Inoltre, senza indicare normative o fonti scritte, ci viene detto che gli autoveicoli bonificati non possono rimanere in cantiere per più di sei mesi. L’autorizzazione in nostro possesso non prescrive termini temporali per le macchine bonificate, affermando soltanto che “i prodotti della bonifica dovranno essere allontanati con periodicità massima annuale”.
Si chiede un chiarimento su quale sia la normativa da applicare e se stiamo correttamente interpretando l’autorizzazione provinciale in nostro possesso.
Si può considerare valido l’assunto per cui il produttore dei rifiuti cimiteriali sia il Comune anche quando il gestore abbia in appalto (con il contratto di global service) la gestione cimiteriale, ivi compreso il lato gestionale ed amministrativo del servizio, quindi con delega estesa alla parte che include programmazione ed autorizzazione di tutti gli interventi specifici dell’ambito (annoverando in essi anche gli interventi di esumazione ed estumulazione)? Anche in detto caso la stazione appaltante può inserire il Comune come produttore oppure diventa essa stessa produttrice?
I parametri di cui alla Tabella 5 “Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi” Dm 3 agosto 2005 sono stati modificati con il Dm 27 settembre 2010.
Si chiede: dal momento in cui da un accertamento avvenuto nella vigenza del Dm 3 agosto 2005 cit. è scaturito il superamento dei parametri (i.e. solfati 2000 mg/l), successivamente innalzato dal Dm 27 settembre 2010 (i.e. a 5000 mg/l), l’imputato può beneficiare del “favor rei” ex articolo 2, comma 2, C.p.?
Due imprese svolgono, in associazione temporanea il servizio di raccolta differenziata presso un Comune. Se una delle due imprese effettua il trasporto, è corretto scrivere sul formulario che il servizio è svolto per conto dell’Ati?
Un’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata c/o un Comune, può firmare il formulario di identificazione rifiuto nello spazio riservato al produttore in qualità di gestore del servizio? Oppure il formulario, nello spazio riservato alla firma del produttore deve firmarlo per forza un incaricato del Comune?
La ditta appaltatrice, cui sono affidati la fornitura e il ritiro dei toner esausti, si avvale di due ditte ausiliarie una per il trasporto e una per il recupero. Sembra evidente che il ruolo di intermediario senza detenzione, con necessaria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, categoria 8, sia riconducibile alla ditta appaltatrice, in quanto “…dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi…”. Nel caso di specie la ditta appaltatrice non risulta essere iscritta all’Albo e la ditta ausiliaria, incaricata per il trasporto, non rientra nella definizione di intermediario (è infatti l’appaltatore che si avvale dell’impianto di recupero e non il trasportatore).
Ci troviamo di fronte a un soggetto non legittimato a svolgere attività di intermediazione? Può l’appaltatore avvalersi di un’ulteriore ditta ausiliaria per svolgere l’attività di intermediazione richiesta?
Si chiede se per il registro tenuto da un’impresa che svolge l’attività di solo trasporto dei rifiuti occorre riportare nella IV colonna del registro i dati dell’eventuale intermediario/commerciante senza detenzione.
Si chiede se, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), Dpr 254/2003, per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo la registrazione di carico (ossia di produzione) debba essere effettuata entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto oppure, se soltanto per tale tipologia di rifiuto, dalla chiusura del contenitore.
Alla luce della vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo, sono a richiedere ulteriori lumi sul campo di applicazione. È corretto dire che il Dm 161/2012 si applica agli scavi relativi a progetti sottoposti a Via o Aia (indipendentemente dalle dimensioni) e che la legge 98/2013 (articolo 41) si applica per tutti gli altri scavi? Oppure, il Dm 161/2012 si applica agli scavi relativi a progetti sottoposti a Via o Aia di dimensioni “importanti”, mentre per tutti gli altri scavi (non soggetti a Via o Aia oppure soggetti ma di piccole dimensioni inferiori a 6.000 mc), si applica la legge 98/2013 (articolo 41)?
L’articolo 1, comma 1, Dm 24 aprile 2014 afferma che “sono obbligati ad aderire al Sistri (…) b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c), d) e), f), ed h) del Dlgs n. 152 del 2006 (…)”, L’articolo 2, comma 1, Dm 52/2011, lett. c) definisce “dipendenti: il numero degli addetti, ossia delle persone occupate nell’unità locale…”. La lett. l), definisce “unità locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative…”. Poiché la logica del Sistri è il controllo del flusso dei rifiuti da unità locale del produttore a quella del destinatario, si chiede se un’impresa di servizi, produttrice iniziale di rifiuti speciali pericolosi e con più di 10 dipendenti, con una sede centrale e diversi uffici sparsi sul territorio nazionale, sia obbligata all’iscrizione al Sistri per tutte le unità locali oppure se possa evitare di iscrivere quelle dove sono impiegati meno di 10 dipendenti.
Si chiede se il test di cessione previsto dall’articolo 9 e Allegato 3, Dm 5 febbraio 1998, debba essere eseguito anche sui rifiuti destinati ad attività di recupero svolta da impianti autorizzati in procedura ordinaria o se è previsto solo ed esclusivamente per le attività di recupero individuate nell’Allegato 1, Sub. 1 del medesimo Dm.
Travaso/trasbordo di rifiuti solidi urbani tra veicoli dettato da esigenze di viabilità interna. In pratica, su area pubblica già destinata a parcheggio avviene il travaso da motocarri ad autocompattatori i quali restano in sosta al massimo 24 ore in attesa di imbarco. Tutto questo è consentito dalla normativa vigente? Quale infrazione è da contestarsi nel caso ciò avvenga (ad esempio) nelle vicinanze edifici pubblici, ospedali ecc. oppure non mettendo in pratica tutte le precauzioni e quindi non contenendo la caduta di eventuali rifiuti/percolato sul suolo?
Come prescritto dalle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti pericolosi, il mezzo che li trasporta deve rispettare la normativa sulle merci pericolose, nello specifico: sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera” R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. Il mancato rispetto è sanzionato dall’articolo 168 del Codice della strada.
Però, molto spesso, capita di vedere automezzi o cassoni scarrabili che trasportano rifiuti non pericolosi, recanti la targa o l’etichetta “R” a fondo giallo. Questo è errato? Se si, è sanzionabile?
Rifiuti alla rinfusa che rientrano tra le merci da trasportare in ADR sono caricati in un autocarro, cui è attaccato un rimorchio che trasporta altra tipologia di merce, non ADR, in quale posizione vanno collocati i pannelli arancione e le etichette di pericolo previste dall’accordo ADR? Dietro la motrice o dietro il rimorchio?
Qual è il codice più appropriato da assegnare ad un rifiuto solido costituito da carboni attivi esausti contenuti negli impianti di abbattimento fumi? Più nel dettaglio, qual è il Cer più appropriato per il suddetto rifiuto derivante dalle operazioni di lavorazione meccanica dei metalli (carpenteria) ove, all’interno dello stabilimento sono presenti sistemi di abbattimento a carboni attivi?
Risulta che la Commissione istituita ai sensi del Dl 101/2013 abbia rilasciato il 20 dicembre 2013 apposito certificato di conformità del Sistri.
Il collaudo è completo e comprende componente hardware e software?
Il collaudo può ritenersi valido ed attendibile anche se si riferisce ad una piattaforma telematica che non riguarda più i rifiuti non pericolosi, e che è stata realizzata dalla Selex Spa selezionata, senza gara, con procedura illegittima (delibera AVCP n. 10/2014)?
A seguito del collaudo può dirsi che il Sistri funziona correttamente?
Dovrà essere ripetuto il collaudo quando il Sistri diventerà pienamente operativo, in totale sostituzione dei tradizionali adempimenti cartacei?