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Trattamento, può mutare la natura del rifiuto e la sua composizione

Sentenza 23 ottobre 2014, n. 5242

La massima
Rifiuti urbani – Triturazione e vagliatura – Nozione di trattamento – Ammissibilità in discarica – Non sufficiente – “Nuovo” produttore di rifiuto – Rientra – Caratteristiche di rifiuto urbano – Non completamente perdute – Principio di autosufficienza regionale per lo smaltimento – Applicabile
La trasformazione da rifiuto urbano in speciale è possibile se il trattamento modifica le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto trasformandolo in un altro con diverso Cer. Nel caso di specie, i rifiuti qualificati come rifiuti speciali non pericolosi, contrassegnati con il codice CER 19.12.12, prodotti dagli Stir (Stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) della Regione Campania hanno, invece, natura urbana, poiché il trattamento dei rifiuti urbani praticato negli impianti di tritovagliatura non ha mutato la natura o la composizione del rifiuto. Pertanto, tali rifiuti non possono essere sottratti al principio di autosufficienza regionale per il relativo smaltimento. Tale vincolo non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero. (P.F.)