Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Materiali da scavo, sono sottoprodotti anche se prodotti all’estero, purché sia provata l’esistenza delle condizioni che giustificano il regime di favore

Argomenti trattati: Terre e rocce da scavo

Quesito numero 927

La gestione dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 (in deroga quindi al regime dei rifiuti) è attualmente disciplinata sul territorio nazionale dall’articolo 41-bis, Dl 69/2013 (Decreto Fare) e dal Dm 161/2012, quest’ultimo per le opere soggette a Via o ad Aia.
Nel caso di materiali da scavo da produrre in Svizzera e da conferire in Italia, si può applicare il regime dei sottoprodotti? In caso affermativo, quali procedure tecnico-amministrative sono da seguire?

risponde Paola Ficco