Materiali da scavo, sono sottoprodotti anche se prodotti all’estero, purché sia provata l’esistenza delle condizioni che giustificano il regime di favore
Quesito numero 927
La gestione dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 (in deroga quindi al regime dei rifiuti) è attualmente disciplinata sul territorio nazionale dall’articolo 41-bis, Dl 69/2013 (Decreto Fare) e dal Dm 161/2012, quest’ultimo per le opere soggette a Via o ad Aia.
Nel caso di materiali da scavo da produrre in Svizzera e da conferire in Italia, si può applicare il regime dei sottoprodotti? In caso affermativo, quali procedure tecnico-amministrative sono da seguire?
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