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Sequestro preventivo: la revoca non è subordinata all’obbligo di bonifica

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche
Sentenza 3 luglio 2014, n. 28577

La massima
Rifiuti – Abbandono – Sequestro area – Assenza condizioni di legge – Restituzione condizionata alla bonifica – Illegittimità – Potere di ordinanza – Competenza amministrativa – Esclusiva
La restituzione di un’area oggetto di un sequestro preventivo, annullato o revocato per assenza delle condizioni di legge, è un atto “dovuto e incondizionato” e non può essere subordinato all’obbligo di bonificare l’area.
Dev’essere annullata l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ordinato la restituzione dell’area ai proprietari (incolpevoli), a condizione che questi ultimi si fossero attivati per la realizzazione della bonifica. La mancanza di elementi da cui dedurre un concorso nella realizzazione della discarica avrebbe invece dovuto imporre la “immediata riconsegna del bene sequestrato agli aventi diritto, senza alcuna condizione”.
In materia di rimozione dei rifiuti abbandonati (fatta salva l’ipotesi di bonifica di siti inquinati) la legge non prevede alcun onere reale a carico del proprietario non responsabile, che possa giustificare l’emanazione di una ordinanza sindacale nei suoi confronti (A.G.).