La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In caso di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, il loro produttore è il Comune o la ditta che ha ricevuto regolare incarico dallo stesso di rimuoverli e, quindi, procedere alla loro corretta gestione? Inoltre, tali rifiuti sono classificati “tutti” come rifiuti speciali, oppure alcuni possono essere classificati come rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani? Infine, il Comune deve procedere con la caratterizzazione del sito ove si trovano i suddetti rifiuti e, se ricorrono le condizioni, con la bonifica dell’area?
Un chiarimento sull’assimilazione dei rifiuti speciali. Considerando che:
– ai punti c) e d), comma 3, articolo 184, Dlgs 152/2006 sono classificati speciali i rifiuti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali;
– un Comune nel proprio regolamento ha dichiarato “assimilate ai rifiuti urbani tutte le sostanze che compaiono al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984”;
è corretto ritenere che:
– il Cer 170405 non può essere considerato assimilato ai rifiuti urbani in quanto proveniente da lavorazione artigianale/industriale;
– il Cer 17 04 05 essendo classificato rifiuto speciale non può essere sottoposto alla riduzione dell’imposta anche se va a recupero;
– possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani solamente i rifiuti identificati con i Cer delle classi 15 e 20?
Quando è opportuno e/o obbligatorio indicare l’intermediario sul formulario di identificazione rifiuti? Nel caso di appalto eseguito in ATI da parte di due aziende in cui la capogruggo (A) esegue materialmente il servizio di trasporto e fattura l’intero servizio al produttore e la seconda (B) esegue lo smaltimento presso il proprio impianto (e fattura la sua quota alla società A), sui formulari deve essere indicata la società A quale intermediario con detenzione?
La gestione dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 (in deroga quindi al regime dei rifiuti) è attualmente disciplinata sul territorio nazionale dall’articolo 41-bis, Dl 69/2013 (Decreto Fare) e dal Dm 161/2012, quest’ultimo per le opere soggette a Via o ad Aia.
Nel caso di materiali da scavo da produrre in Svizzera e da conferire in Italia, si può applicare il regime dei sottoprodotti? In caso affermativo, quali procedure tecnico-amministrative sono da seguire?
Quando un’impresa deve avviare a smaltimento rifiuti costituiti da imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose in ADR (Cer 150110), nella scheda Sistri Area Movimentazione è necessario riportare nell’apposito campo il numero UN che, di fatto, in questi casi non esiste in quanto l’ADR (5.4.1.1.6.2.1) sostituisce le consuete diciture (incluso il numero UN) con l’espressione “imballaggio vuoto”, “recipiente vuoto”, “ibc vuoto” oppure “grande imballaggio vuoto”.
Quindi, il Sistri chiede un numero UN che l’ADR non prevede e che, per di più, all’atto pratico non è di fatto individuabile (pensiamo al caso di più imballaggi vuoti non ripuliti che abbiano contenuto ciascuno una diversa merce pericolosa). Come suggerite di procedere in questi casi?
Gestione del trasporto intermodale di rifiuti caricati alla rinfusa su mezzo marittimo: al momento del trasbordo di tali rifiuti su strada si suddivide l’intero quantitativo su più mezzi.
I formulari di accompagnamento del rifiuto, anche durante il trasporto marittimo, devono essere tanti quanti i mezzi terrestri su cui si caricherà il rifiuto?
Laddove decidessimo di accompagnare il trasporto marittimo con un solo formulario in cui si riporta la quantità complessiva di rifiuti sul natante, dovremmo poi redigere nuovi formulari di trasporto per i mezzi terrestri visto che il formulario in originale deve sempre accompagnare il trasporto? E, poi, il primo formulario che fine deve fare? Entrambe le soluzioni sono carenti dal punto di vista normativo e contestabili. Cosa fare?