Assimilati, nascono “assimilabili” e solo la delibera comunale li trasforma
Quesito numero 925
Un chiarimento sull’assimilazione dei rifiuti speciali. Considerando che:
– ai punti c) e d), comma 3, articolo 184, Dlgs 152/2006 sono classificati speciali i rifiuti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali;
– un Comune nel proprio regolamento ha dichiarato “assimilate ai rifiuti urbani tutte le sostanze che compaiono al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984”;
è corretto ritenere che:
– il Cer 170405 non può essere considerato assimilato ai rifiuti urbani in quanto proveniente da lavorazione artigianale/industriale;
– il Cer 17 04 05 essendo classificato rifiuto speciale non può essere sottoposto alla riduzione dell’imposta anche se va a recupero;
– possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani solamente i rifiuti identificati con i Cer delle classi 15 e 20?
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