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Confisca: l’automezzo non può essere restituito

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr Sanzioni
Sentenza 2 luglio 2014, n. 28442

La massima
Rifiuti pericolosi – Trasporto non autorizzato – Obbligatorietà confisca – Sequestro del mezzo da parte della polizia giudiziaria – Revoca – Esclusa
Non essendovi dubbio che l’articolo 260-ter del “Codice ambientale” preveda la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, la restituzione del mezzo sequestrato è esclusa.
Va rigettato pertanto il ricorso contro il sequestro probatorio di un automezzo sorpreso a raccogliere materiale ferroso di risulta.
L’articolo 324 del Codice penale stabilisce infatti il principio in base al quale le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 dello stesso C.p., non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ed è proprio “ai sensi” dell’articolo 240 che l’articolo 260-ter, Dlgs 152/2006, stabilisce la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi (fatta salva la estraneità del proprietario).
Il principio che esclude l’obbligo di confisca per i mezzi “non intrinsecamente pericolosi (…) o la cui detenzione non sia intrinsecamente illecita”, espresso da Cassazione 32942/2013, non è applicabile nel caso di specie, dato che il mezzo sequestrato era in possesso di una targa falsa (A.G.).