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Trasporto “ambulante”: è illecito se manca l’abilitazione

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr
Sentenza 9 luglio 2014, n. 29992

La massima
Rifiuti – Gestione non autorizzata – Soggetto attivo dell’illecito – Impresa – Anche di fatto – Reato proprio – Commercio ambulante di rifiuti – Regime
La condotta sanzionata dal Dlgs 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza della prescritta abilitazione, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale ad attività primaria diversa.
Il principio di diritto esclude la “gestione illecita” sanzionata dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, solo nel caso di attività caratterizzate da assoluta occasionalità. Il reato è quindi ben configurabile nel caso di trasporto “ambulante” di rifiuti, in quanto attività di “impresa” che presuppone una organizzazione seppur rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e l’ottenimento di un ricavo economico (a prescindere dall’entità del volume di affari).
La deroga prevista dal Dlgs 152/2006 per il trasporto “ambulante” dei rifiuti (articolo 266, comma 5), opera solo quando il soggetto sia abilitato all’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del Dlgs 114/1998, e tratti rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Tale duplice accertamento in fatto resta affidato al Giudice di merito (A.G.).