Trasporto “ambulante”: è illecito se manca l’abilitazione
La massima
Rifiuti – Gestione non autorizzata – Soggetto attivo dell’illecito – Impresa – Anche di fatto – Reato proprio – Commercio ambulante di rifiuti – Regime
La condotta sanzionata dal Dlgs 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza della prescritta abilitazione, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale ad attività primaria diversa.
Il principio di diritto esclude la “gestione illecita” sanzionata dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, solo nel caso di attività caratterizzate da assoluta occasionalità. Il reato è quindi ben configurabile nel caso di trasporto “ambulante” di rifiuti, in quanto attività di “impresa” che presuppone una organizzazione seppur rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e l’ottenimento di un ricavo economico (a prescindere dall’entità del volume di affari).
La deroga prevista dal Dlgs 152/2006 per il trasporto “ambulante” dei rifiuti (articolo 266, comma 5), opera solo quando il soggetto sia abilitato all’esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del Dlgs 114/1998, e tratti rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Tale duplice accertamento in fatto resta affidato al Giudice di merito (A.G.).
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.