Produttore: anche se “nuovo” accede all’agevolazione del deposito temporaneo
Quesito numero 840
Si chiede di sapere se il “nuovo produttore” di cui al Dl 101/2013, ossia il gestore che a seguito di un’operazione di trattamento di rifiuti (non pericolosi o pericolosi)produce un nuovo rifiuto (es. codice Cer 19xxxx), possa avvalersi della deroga del deposito temporaneo per questi rifiuti prodotti da attività di trattamento (D o R) o, invece, debba obbligatoriamente provvedere al loro deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13).
Il comma 12 dell’articolo 11, Dl 101/2013 (convertito, con modificazioni, in legge 125/2013) ha novellato la definizione di “produttore” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 poiché, alla fine, ha aggiunto le parole “(nuovo produttore)”.
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