La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Gestione di un deposito preliminare di un impianto, regolarmente autorizzato con Aia; se non fossero esplicitamente riportati i tempi di giacenza, a quale normativa generale bisogna riferirsi per conoscere i tempi massimi consentiti per tale stoccaggio?
Il Dlgs 152/2006 non riporta limiti alla giacenza di un deposito preliminare. È possibile fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, Dlgs 36/2003 (però riferito alle discariche) o sono presenti altri riferimenti normativi e/o giurisprudenziali per generici impianti che producono normalmente rifiuti dal processo e stoccano internamente in regime di D15?
È possibile, vista la mancanza di sistemi di pesatura (quali ad esempio cella di carico installata su veicoli), integrare nelle tre copie del formulario successive al carico i dati quali tara e peso lordo? In tal modo anche il committente avrà i dati necessari corretti.
Si chiede di sapere se il “nuovo produttore” di cui al Dl 101/2013, ossia il gestore che a seguito di un’operazione di trattamento di rifiuti (non pericolosi o pericolosi)produce un nuovo rifiuto (es. codice Cer 19xxxx), possa avvalersi della deroga del deposito temporaneo per questi rifiuti prodotti da attività di trattamento (D o R) o, invece, debba obbligatoriamente provvedere al loro deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13).
Il comma 12 dell’articolo 11, Dl 101/2013 (convertito, con modificazioni, in legge 125/2013) ha novellato la definizione di “produttore” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 poiché, alla fine, ha aggiunto le parole “(nuovo produttore)”.
Durante un sopralluogo agenti dell’Arpa, ai fini di controllo, acquisiscono in copia alcuni formulari di un’azienda. Nei giorni seguenti emettono verbale di accertamento per ritenuta violazione dell’articolo 193, Dlgs 152/2006 ingiungendo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Provincia competente (oltre alle spese del procedimento). A fronte del disposto dell’articolo 262, Dlgs 152/2006, l’Arpa può ritenersi competente a contestare le violazioni della normativa ambientale e ad irrogare le relative sanzioni amministrative?
In quali sanzioni incorrono i soggetti obbligati ad aderire al Sistri alla data del 1° ottobre 2013 (ai sensi del Dl 101/2013 convertito in legge 125/2013) se durante tutto il cosidetto sistema binario non utilizzano i nuovi strumenti applicativi del Sistri, continuando solo a rispettare gli obblighi in materia di registri di carico e scarico, di formulari di identificazione e di Mud, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, Dlgs 152/2006? Quali responsabilità sono in capo all’impianto di gestione rifiuti pericolosi obbligato ad aderire al Sistri, nel caso in cui riceva rifiuti da trasportatori anch’essi obbligati ad aderire al Sistri, che non utilizzano i nuovi strumenti applicativi del Sistri (scheda Sistri e/o Black Box)?