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Veicoli fuori uso: se stazionano nel piazzale del concessionario è deposito preliminare e va autorizzato

Sentenza 2 ottobre 2013, n. 40747

La massima
Rifiuti – Veicoli fuori uso – Nozione – Deposito non autorizzato in attesa dello smaltimento – Nozione di deposito preliminare – Sanzionabilità penale – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sussiste – Articolo 5, Dlgs 209/2003 – Non rileva


Il piazzale del concessionario dove stazionano i veicoli dismessi “fuori uso” destinati al successivo smaltimento integra una ipotesi penalmente rilevante di “deposito preliminare” non autorizzato di rifiuti.
È da confermare la condanna (prescritta) per gestione non autorizzata di rifiuti nei confronti del titolare di una concessionaria, poichè è corretta l’affermazione del Tribunale secondo il quale, posto che il piazzale dove stazionavano i veicoli dismessi “costituiva un sito destinato al successivo smaltimento”, il deposito non autorizzato è da considerarsi “preliminare”, e quindi sanzionabile penalmente ai sensi dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006.
Quando il deposito prelude a successive operazioni di smaltimento, è infatti esclusa la configurabilità del deposito “incontrollato”, diversa fattispecie sanzionata sempre in via penale dal Dlgs 152/2006.
Per costante orientamento giurisprudenziale, ricorda infine la Suprema Corte, deve considerarsi fuori uso “tanto il veicolo destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quanto quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (A.G.).