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Abbandono: per il reato è sufficiente che l’attività economica ricorra di fatto

Sentenza 18 settembre 2013, n. 38364

La massima
Rifiuti – Abbandono – Attività economica esercitata anche di fatto – Rientra – Qualificazione formale – Non rileva


Il reato di abbandono previsto e punito dall’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto.
È questa l’interpretazione corretta della norma che punisce con sanzione penale “i titolari di imprese ed i responsabili di enti” che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti.
È sufficiente la presenza di un’attività economica anche di fatto, “indipendentemente da una qualificazione formale” del soggetto o dell’attività. La possibile qualificazione dell’imputato quale “imprenditore agricolo” o “piccolo imprenditore”, conseguentemente, non ha alcun rilievo al fine di escludere la sanzione penale (A.G.).