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Confisca del mezzo: non è esclusa dalla tardiva iscrizione all’Albo

Sentenza 14 ottobre 2013, n. 42140

La massima

Rifiuti – Trasporto in assenza di autorizzazione – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Confisca – Iscrizione all’Albo successiva al reato – Non rileva – Astratta idoneità dei mezzi – Non rileva
La sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti, successiva alla commissione del reato, non esclude la confisca del mezzo precedentemente sottoposto a sequestro preventivo.
Va confermata la legittimità della condanna per trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006), in quanto come l’iscrizione “postuma” all’Albo gestori ambientali “conferma, anzi, che al momento della commissione del fatto la società non era dotata di idoneo titolo abilitativo”.
L’astratta idoneità dell’impresa a trasportare rifiuti in virtù di una perizia giurata che accerti l’idoneità dei mezzi, è “manifestatamente irrilevante”. Il fatto che gli autocarri utilizzati per il trasporto siano tecnicamente idonei non esclude infatti l’illiceità della condotta, visto che le caratteristiche dei mezzi sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato (A.G.).