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Infrastrutture per gestire i rifiuti: è competente il Giudice ordinario

Sentenza 30 settembre 2013, n. 22317

La massima
Rifiuti – Infrastrutture per la gestione del servizio rifiuti – Obbligo di realizzazione per legge – Omissione della Regione – Responsabilità aquiliana – Risarcimento danno – Competenza giurisdizionale – Giudice ordinario – Sussiste


Le infrastrutture necessarie per la gestione del servizio rifiuti non sono qualificabili come “servizio pubblico”, essendo solo funzionali alla gestione stessa. Le questioni attinenti alla loro mancata realizzazione da parte della P.a. e al connesso risarcimento danni competono al Giudice ordinario.
Deve essere pertanto confermata la giurisdizione del Giudice ordinario sul risarcimento danni chiesto da un’impresa dotata di concessione mineraria che aveva dovuto cessare l’attività perché la Regione Sicilia non aveva adeguato, come previsto dalla legge (legge regionale 1° febbraio 1991, n. 8), le strutture degli stabilimenti destinati allo smaltimento dei residui di lavorazione, solidi e liquidi.
Nel merito, tuttavia, la domanda di risarcimento danni (l’omesso adeguamento regionale degli impianti non è concausa del danno subito dall’impresa) deve essere rigettata, ma è da confermare il principio che realizzare le infrastrutture per espletare i servizi di gestione del ciclo dei rifiuti non è gestire il ciclo dei rifiuti, quindi non ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (articolo 133, Dlgs 104/2010). Sulla azione aquiliana di responsabilità (articolo 2043, C.c.) avviata dall’impresa contro l’Ente regionale scatta la giurisdizione del Giudice ordinario (F.P.).