Stupefacenti, è possibile smaltirli nel forno crematorio
Quesito numero 629
Gestione per conto del Comune (titolare delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) del forno crematorio cittadino. Recentemente, il proprietario del forno ha comunicato che la Guardia di Finanza – su disposizione del Tribunale – dovrà provvedere presso il forno alla distruzione di sostanze stupefacenti.
Il responsabile tecnico dell’area ambiente relazionava il legale rappresentante significando che (in virtù del combinato disposto del Dpr 309/1990, articolo 87, del Dm Sanità 220/1998, articolo 1 e del Dlgs 133/2005) tale operazione non poteva essere fatta poiché l’impianto non è un impianto di incenerimento. La proprietà ha comunque disposto la distruzione degli stupefacenti.
Anche in virtù della nuova disciplina sui reati ambientali societari di cui al Dlgs 231/2001, in cosa incorre il legale rappresentante che (malagrado a conoscenza delle norme ostative) ha comunque fatto effettuare la distruzione della droga trasformando di fatto il forno crematorio in un inceneritore ma privo delle necessarie autorizzazioni? In caso di controllo, cosa può succedere alle autorizzazioni che sono state rilasciate visto che (a quanto sembra) questa non è stata l’unica volta in cui, all’interno del forno crematorio, sono stati distrutti stupefacenti (quindi reiterando il reato)?
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