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Reflui zootecnici, restano rifiuti se destinati a smaltimento, a biogas o a compostaggio (fatto salvo il sottoprodotto)

Quesito numero 627

Reflui zootecnici (liquami e letami) utilizzati per la produzione di biogas. L’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel suo campo di applicazione “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b)…”, Tale comma 2, lettera b) individua “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto per produzione di biogas o di compostaggio”.
Il regolamento (Ce) 1069/2009 ha sostituito il regolamento (Ce) 1774/2002 e al n. 20 del suo articolo 3 (Definizioni), si trova la seguente definizione “stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;”.
All’articolo 9, Materiali di categoria 2, la lettera a) indica “stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente”.
Nell’intervento “Biomasse: quando sono materiali e quando, invece, sono rifiuti o sottoprodotti” di P. Ficco, sul numero di gennaio 2011 di questa Rivista, pp. 8-9, si legge “Biomasse per le quali l’articolo 185, Dlgs 152/2006 prevede l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, e precisamente (nell’ambito delle biomasse):
– materie fecali (se non contemplate nel regolamento (Ce) 1069/2009. Però restano rifiuti se destinate all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto per produzione di biogas o di compostaggio).”
Significa che le materie fecali avviate a digestione anaerobica sono rifiuti?

risponde Paola Ficco