La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Quale è il Cer corretto da attribuire alle acque meteoriche di dilavamento dalle superfici del piazzale esterno di un impianto di gestione rifiuti che vengono grigliate, sedimentate e disoleate per essere successivamente avviate allo smaltimento/recupero finale presso altri impianti autorizzati?
Ove tali acque vengano gestite come rifiuti in deposito temporaneo, per essere successivamente avviate allo smaltimento/recupero finale presso altri impianti autorizzati, e subiscono in loco un trattamento di grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione e disoleazione, tali operazioni di trattamento devono essere autorizzate ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006?
Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie di un appalto pubblico di servizi in ambito di igiene urbana. Entrambe le società costituenti il Raggruppamento erano e sono in possesso delle prescritte iscrizioni all’Albo gestori ambientali. Dopo la stipula del contratto si è costituita una società consortile a responsabilità limitata, la quale è subentrata nell’esecuzione totale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti.
Il comma 6 dell’articolo 276, Dpr 207/2010 prevede che “Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stesse”.
Si chiede se vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in capo alla società consortile. La scrivente ritiene che quest’obbligo non sussista, in quanto la società consortile è costituita da società iscritte all’Albo e costituitesi solo ed esclusivamente per la gestione di quell’unico appalto ai sensi dell’articolo 276 predetto.
Nel caso di trasporto effettuato direttamente da un’associata è corretta la procedura di indicazione, sui formulari, dei riferimenti autorizzativi delle singole associate e indicando, tra le annotazioni, il gestore del servizio i dati identificativi della società consortile?
Mentre, nel caso di intermediazione, è corretta la procedura di indicazione, tra le annotazioni, dei dati identificativi della società consortile e i riferimenti autorizzativi di entrambe le associate relativamente alla categoria 8?
Reflui zootecnici (liquami e letami) utilizzati per la produzione di biogas. L’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel suo campo di applicazione “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b)…”, Tale comma 2, lettera b) individua “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto per produzione di biogas o di compostaggio”.
Il regolamento (Ce) 1069/2009 ha sostituito il regolamento (Ce) 1774/2002 e al n. 20 del suo articolo 3 (Definizioni), si trova la seguente definizione “stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;”.
All’articolo 9, Materiali di categoria 2, la lettera a) indica “stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente”.
Nell’intervento “Biomasse: quando sono materiali e quando, invece, sono rifiuti o sottoprodotti” di P. Ficco, sul numero di gennaio 2011 di questa Rivista, pp. 8-9, si legge “Biomasse per le quali l’articolo 185, Dlgs 152/2006 prevede l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, e precisamente (nell’ambito delle biomasse):
– materie fecali (se non contemplate nel regolamento (Ce) 1069/2009. Però restano rifiuti se destinate all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto per produzione di biogas o di compostaggio).”
Significa che le materie fecali avviate a digestione anaerobica sono rifiuti?
Un centro di raccolta di veicoli a motore (autodemolitore), durante la gestione del rifiuto autoveicoli fuori uso, produce rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. Tali rifiuti vengono ceduti ad impianti di recupero attestati ai sensi del regolamento (Ce) 333/2011, che li gestiscono e ne producono Mps. Si chiede di conoscere se il centro di raccolta di veicoli a motore che non produce Mps, ma che cede i rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ad impianti di recupero che producono Mps, sia sempre soggetto ad attestazione ex articolo 6 del regolamento (Ce) 333/2011 o ne sia esentato per effetto della cessione degli stessi rifiuti a soggetti che producono Mps secondo le norme di cui al regolamento Ue 333/2011.
Gestione per conto del Comune (titolare delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) del forno crematorio cittadino. Recentemente, il proprietario del forno ha comunicato che la Guardia di Finanza – su disposizione del Tribunale – dovrà provvedere presso il forno alla distruzione di sostanze stupefacenti.
Il responsabile tecnico dell’area ambiente relazionava il legale rappresentante significando che (in virtù del combinato disposto del Dpr 309/1990, articolo 87, del Dm Sanità 220/1998, articolo 1 e del Dlgs 133/2005) tale operazione non poteva essere fatta poiché l’impianto non è un impianto di incenerimento. La proprietà ha comunque disposto la distruzione degli stupefacenti.
Anche in virtù della nuova disciplina sui reati ambientali societari di cui al Dlgs 231/2001, in cosa incorre il legale rappresentante che (malagrado a conoscenza delle norme ostative) ha comunque fatto effettuare la distruzione della droga trasformando di fatto il forno crematorio in un inceneritore ma privo delle necessarie autorizzazioni? In caso di controllo, cosa può succedere alle autorizzazioni che sono state rilasciate visto che (a quanto sembra) questa non è stata l’unica volta in cui, all’interno del forno crematorio, sono stati distrutti stupefacenti (quindi reiterando il reato)?