Terre e rocce, gli elaborati per l’utilizzo vanno presentati quando inizia il procedimento amministrativo
Quesito numero 616
Tra i requisiti che l’articolo 186 del Dlgs 152/2006 pone per l’utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotto per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati, vi è la certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione.
Al successivo comma 3, per le opere soggette a permesso di costruire o a denuncia inizio attività, viene indicato che i requisiti devono essere dimostrati e verificati “nell’ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della Dia.”. Cosa si intende “nell’ambito della procedura”? Tassativamente alla presentazione di richiesta del rilascio del permesso di costruire, oppure in ogni fase antecedente alla effettiva produzione (scavo) del terreno è possibile integrare la pratica comunicando la sussistenza dei requisiti richiesti?
In sostanza è possibile presentare gli elaborati specifici per l’utilizzo di terre e rocce da scavo anche dopo il rilascio del permesso di costruire ma comunque prima dell’effettivo scavo del terreno?
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