Vinacce esauste: sono sottoprodotti solo se rispettano il “Codice ambientale”
La massima
Rifiuti – Vinacce esauste – Classificazione come sottoprodotti – Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti – Non sussiste
In Italia non vige alcuna “presunzione assoluta” di esclusione delle vinacce esauste dall’applicazione delle norme in materia di gestione rifiuti, che diventano sottoprodotti solo nel rispetto dei requisiti generali sanciti dal “Codice ambientale”.
È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 171/2008, con il quale il Legislatore ha stabilito che sono da considerarsi sottoprodotti – e quindi non rifiuti – le vinacce esauste da vinificazione destinate alla combustione nel rispetto della Parte V del Dlgs 152/2006 (inquinamento atmosferico), previo trattamento di tipo fisico.
La mancata considerazione da parte del Giudice remittente del mutato quadro normativo, e cioè del Dlgs 205/2010 che ha recepito la disciplina Ue in materia di sottoprodotti, e del Dlgs 128/2010 che ha introdotto un richiamo puntuale alla stessa nella Parte V del Dlgs 152/2006 comporta, tuttavia, la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità. (A.G.)
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