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Centro di raccolta, dall’operatività del Sistri, il registro sarà richiesto solo per i rifiuti pericolosi

Quesito numero 605

Azienda che gestisce in convenzione un centro di raccolta comunale. Finora si è tenuto il registro di registro di carico e scarico. Dal 1° gennaio 2012, per semplificare la gestione, si vorrebbe procedere alla registrazione dei soli rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 190, comma 9, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 205/2010, mantenendo attivo l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al Centro di raccolta” per le sole utenze non domestiche e le contabilizzazioni previste dal comma 6, punto 6.5, allegato 1, Dm Ambiente 8 aprile 2008, utilizzando una semplice tabella elettronica. È corretto? La domanda è forse banale ma non abbiamo la certezza che i riferimenti normativi citati siano in vigore, anche per le note evoluzioni del Sistri.

risponde Paola Ficco