Recupero agevolato, il sito dove gli inerti formano rilevati e sottofondi va autorizzato dalla Provincia
Quesito numero 612
Recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 per le operazioni di recupero previste ai punti 7.1.3 b), c) e 7.31bis 3 b), c) dell’allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998, si chiede: se un impianto “fisso” di recupero iscritto nei registri provinciali ex articolo 216, Dlgs 152/2006, svolge il recupero di rifiuti inerti al fine di produrre materiali inerti finalizzati all’utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali oppure finalizzati all’utilizzo per recuperi ambientali, può liberamente commercializzare detti materiali recuperati facendoli uscire dal proprio impianto con Ddt come materia prima seconda verso cantieri dove verranno impiegati, oppure devono uscire dall’impianto con formulario in quanto cessano di essere rifiuti al momento del loro utilizzo presso cantieri stradali o di recupero ambientale? In questo ultimo caso, è necessario autorizzare ai sensi degli articoli 208 o 216, Dlgs 152/2006 anche il cantiere stradale che riceve i materiali?
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