Fanghi trattamento fumi e acque: la macinazione è normale pratica industriale. Sono sottoprodotti
La massima
Rifiuti – Fanghi riutilizzati previa macinazione – Nozione di sottoprodotto – Allargamento ex Dlgs 205/2010 – Sussiste
L’inclusione dei trattamenti che rientrano nella “normale pratica industriale” tra i requisiti indicati dalla nozione di sottoprodotto ha avuto l’effetto pratico di ampliare la categoria.
Deve essere quindi annullata con rinvio la sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, nel caso di riutilizzo diretto previa macinazione dei fanghi di trattamento dei fumi e delle acque.
È evidente il favore accordato dal Legislatore comunitario al recupero dei rifiuti e il nuovo confine dallo stesso tracciato tra rifiuti e prodotti, discipline entrambe recepite in Italia tramite il Dlgs 205/2010. L’introduzione del requisito del “trattamento che rientra nella normale pratica industriale” nell’ambito della definizione di sottoprodotto, in particolare, rappresenta un ampliamento di fatto della nozione stessa rispetto a quanto richiesto dallo stesso Dlgs 152/2006 nella versione ante Dlgs 205/2010. (A.G.)
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