Italia Pepe Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Quando si riceve un verbale di accertamento occorre innanzitutto verificare di esserne i corretti destinatari, appurando altresì che gli estremi della violazione risultino notificati nei termini di legge. Il trasgressore potrà poi decidere se “liberarsi” pagando l’oblazione indicata a verbale ove consentito, ovvero procedere alla difesa in sede amministrativa o giudiziaria qualora dovesse ritenere che sussistano i presupposti per un’archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato a proprio carico, ovvero elementi tali da consentire al giudice una riduzione dell’importo ingiunto con l’ordinanza.
Al fine di perseguire i risultati auspicati il trasgressore dovrà articolare la propria difesa argomentando rispetto alla gravità della violazione, all’opera prestata al fine della riduzione e/o eliminazione delle cause di violazione, alla sua personalità ed alle condizioni economiche.

(30/11/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Al titolare dell’autorizzazione allo scarico – e dunque responsabile dell’esatto ottemperamento delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio – vanno imputate le conseguenze del mancato ottemperamento delle prescrizioni, anche qualora la condotta omissiva sia riconducibile all’attività di terzi (funzionari e/o dirigenti direttamente coinvolti, ma che non possiedono, ai fini del titolo autorizzatorio, alcuna titolarità ed imputabilità giuridica). La giurisprudenza pone una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una qualità che la legge espressamente contempli come sostitutiva dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che non può che essere legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni da parte dell’opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.

(01/09/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Affidare un incarico esterno di manutenzione non libera dall’essere identificati responsabili di un illecito in caso di un malfunzionamento dell’impianto.
Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo: per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo è quindi sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva dell’illecito.
Il principio posto dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

(30/06/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Non è necessario identificare a tutti i costi l’autore materiale della violazione poiché, quand’anche non se ne abbia contezza, perché ad esempio risulta impossibile identificarlo, la procedura di accertamento può comunque aver luogo, a patto che sia individuabile l’obbligato solidale: saldare l’importo ingiunto a verbale, far sì dunque che abbia luogo la conciliazione amministrativa, è una possibilità che compete tanto all’autore della violazione, quanto per iniziativa di ciascuna delle persone solidalmente con costui tenute al pagamento della sanzione pecuniaria. Il pagamento della sanzione, effettuata infatti da un debitore solidale, estingue il debito nei confronti di tutti.
Non sussiste tuttavia l’obbligo di estinguere la sanzione pagandone l’importo liberatorio indicato a verbale, laddove previsto, ben potendo ritenere di disporre di validi motivi a sostegno della propria “innocenza”, tali da pretendere che il procedimento venga archiviato. In tali circostanze rileva l’opportunità di difesa di cui il trasgressore (e l’obbligato solidale) dispone per poter far rilevare le cause ad esclusione della propria eccepita responsabilità.

(31/05/2021) a cura di Italia Pepe