Gabriele Taddia Avvocato in Ferrara e Milano

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COMMENTI - Abbandono, deposito incontrollato e prescrizione. La Cassazione non fa chiarezza

L’accumulo di una quantità consistente di rifiuti non corrisponde all’ipotesi di deposito temporaneo o controllato, bensì a quella di deposito incontrollato di rifiuti. Questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel Dlgs 152/2006.

(29/03/2018) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - Delega ambientale: è ammissibile la sub delega

In assenza di un provvedimento normativo organicamente inserito nel Dlgs 152/2006, è la Corte di Cassazione che continua a tracciare le “linee guida” per la disciplina della delega di funzioni in campo ambientale, andando a precisare di volta in volta – non senza qualche imprecisione o mutamento di indirizzo – quali sono i cardini di questo istituto. Se dopo la sentenza “Molino” del 2015, pare ormai patrimonio acquisito il fatto che il profilo dimensionale dell’azienda (quantomeno dal punto di vista quantitativo) non può più essere posto come limite all’attribuzione della delega, con la sentenza in commento la terza sezione della Cassazione sembra finalmente portare a termine l’opera di allineamento della disciplina della delega in campo ambientale con quella relativa alla sicurezza sul lavoro, ammettendo, seppure fra le righe, che anche in campo ambientale è ammissibile la sub delega, già prevista dall’articolo 16 del Dlgs 81/2008 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

(31/01/2018) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Controllo ambientale: se l’attività è amministrativa, i diritti della difesa sono assicurati solo se emergono indizi di reato

Con sentenza n. 35792 del 20 luglio 2017, la III Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un fondamentale principio in tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inquinamento. Sul punto, infatti, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa, disciplinato dall’articolo 223 Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’articolo 220 del medesimo Testo. Il tutto perché, per questa seconda ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum”.

(31/10/2017) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Responsabilità amministrativa degli Enti: il Dlgs 231/2001. Un percorso ricognitivo

Con l’introduzione degli eco delitti fra i reati presupposto ad opera della legge 68/2015, il Dlgs 231/2001 ha sostanzialmente completato l’operazione di inserimento del diritto penale ambientale nell’ambito del sistema punitivo amministrativo verso le imprese, un lungo percorso (francamente non privo di gravi lacune e contraddizioni) iniziato nel 2011, quando vennero inserite nell’ambito dei reati presupposto numerose ipotesi di contravvenzioni di carattere ambientale 1, e terminato appunto con la previsione di nuovi reati presupposto, ipotesi delittuose che il legislatore ha inteso inserire direttamente nel codice penale anziché nel Codice ambientale.
Appare pertanto utile compiere una ricognizione di carattere generale dell’ambito e delle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal Dlgs 231/2001, in modo da fornire un punto di riferimento necessario per valutare la posizione di ciascuna azienda e ciascun modello organizzativo, rispetto al così detto “sistema 231”.

(31/08/2017) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Sistema 231: dalla mancanza della delega di funzioni si può dedurre il difetto di organizzazione

Il sistema delineato dal Dlgs 231/2001, è fondamentalmente volto a richiedere all’ente l’elaborazione di un modello organizzativo che doti la società di un efficace ed efficiente sistema di gestione al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto. L’estrinsecazione delle modalità organizzative è, ovviamente, lasciata dalla legge a ciascuna azienda. Tuttavia, la giurisprudenza continua a fornire indicazioni su quali sono gli elementi fondamentali, necessari ed indispensabili per assicurare all’ente di operare con la ragionevole aspettativa di aver posto in essere tutti gli accorgimenti di prevenzione indispensabili. Fra questi c’è sicuramente e sempre con maggior peso l’assetto di governance societaria, tanto che con la sentenza in esame la Cassazione si è spinta ad affermare che l’assenza di una delega di funzioni in materia ambientale, costituisce elemento che può portare ad accertare il difetto di organizzazione dell’ente, e quindi la sua imputabilità nell’ambito di un procedimento ex Dlgs 231/2001.

(30/05/2017) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - Le sanzioni in materia di Aia

L’apparato sanzionatorio nell’ambito delle violazioni alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione integrata ambientale, si differenzia a seconda della tipologia delle violazioni stesse, mantenendo la natura penale solamente per un ristretto novero di illeciti tipizzati dalla normativa, riservando per le residue violazioni, sanzioni di carattere amministrativo, fatta sempre salva la possibilità che il comportamento del contravventore integri altra ipotesi di reato. La Corte Cassazione fa il punto sulla distinzione fra i diversi tipi di illecito, chiarendo in modo inequivoco i meccanismi di applicazione delle disposizioni sanzionatorie a seconda della prescrizione violata.

(02/05/2017) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - La delega di funzioni

La delega di funzioni è ormai entrata stabilmente a far parte delle possibili modalità organizzative che ogni azienda può adottare al fine di limitare le responsabilità dell’organo amministrativo e ancor di più per consentire una distribuzione dei compiti tale da assicurare sia l’operatività dell’azienda che l’effettivo ed efficace controllo sul corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa ambientale. Tuttavia la delega è uno strumento non banale che deve essere predisposto in modo adeguato anche per far fronte a qualche eccesso di formalismo nel quale a volte cade la Cassazione. Come con la sentenza in commento, nella quale la Corte conferma la condanna del legale rappresentante di una azienda ritenendo che la delega fosse stata conferita ad un terzo dal solo Consiglio di Amministrazione e non dal legale rappresentante in quanto tale. La decisione in commento ci consente pertanto di effettuare un ampio excursus sull’istituto della delega.

(01/02/2017) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - Ecoreati, i primi chiarimenti della Cassazione

La discutibile ed incerta formulazione della disposizione di cui all’articolo 452 bis c.p., istitutiva del nuovo eco delitto di inquinamento ambientale, era da tempo attesa al vaglio della Corte di Cassazione e ciò, al fine di dirimere alcune fondamentali questioni interpretative che il legislatore aveva lasciato in sospeso nella descrizione degli elementi costitutivi del reato dal punto di vista oggettivo.
La sentenza 46170/16, si fa carico di fornire le prime chiavi di lettura della norma, fissando alcuni punti fondamentali in tema di “abusività della condotta”, della necessità o meno della irreversibilità della compromissione o deterioramento e del concetto stesso di significativo e misurabile.

(25/12/2016) di Gabriele Taddia