Gabriele Taddia Avvocato in Ferrara e Milano

Interventi e commenti

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INTERVENTI - Sistema 231. Assenza di modello organizzativo e colpa di organizzazione

ABSTRACT

Con la sentenza 25 giugno 2024, n. 31665, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione. Occorre, invece, dimostrare la “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato.

L’intervento svolge le opportune riflessioni al riguardo e restituisce il percorso giurisprudenziale in ordine al concetto di colpa di organizzazione.

(03/03/2025) di Gabriele Taddia (Avvocato in Ferrara e Milano)

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INTERVENTI - Va provata la colpa per fondare la responsabilità ex 231 di un Ente

Al fine di scongiurare imputazioni di responsabilità amministrativa da reato a titolo meramente oggettivo – è necessario che “sussista la c.d. colpa di organizzazione dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Tale “colpa di organizzazione” “ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione ‘colpevole’ (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”.

(30/04/2024) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - La delega di funzioni: caratteristiche essenziali ed effetti della sua attribuzione

La delega di funzioni – soprattutto nel campo degli adempimenti di carattere ambientale – è uno strumento ormai indispensabile per una corretta ed efficace organizzazione dell’azienda ed una altrettanto efficace protezione dell’azienda e dei suoi amministratori rispetto alla contestazione di illeciti penali, per le persone fisiche, ed amministrativi, per l’azienda, ai sensi del Dlgs 231/2001 1.

(31/10/2023) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - 231: l’incompatibilità del difensore si estende ai casi in cui la responsabilità amministrativa da reato non sia stata ancora accertata o formalmente contestata

Negli anni, la tematica afferente alla necessaria predisposizione di adeguati, efficaci, completi ed effettivi modelli di organizzazione e gestione aziendale nonché al loro contenuto ha assunto una rilevanza sempre più predominante nell’ottica, di indubbio interesse, di giungere ad una dichiarazione di esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente per il reato commesso, nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto qualificato operante al suo interno.
Con la sentenza in commento nel ribadire, infatti, come, a questi fini, l’ente debba costituirsi in giudizio e farsi tecnicamente rappresentare da un procuratore speciale nominato da colui che ne abbia il potere di rappresentanza, la Corte giunge a ritenere come il vincolo di immedesimazione esistente tra il soggetto collettivo ed il proprio legale rappresentante debba dirsi interrotto tutte le volte in cui in capo a quest’ultimo risulti addebitato, sebbene in via provvisoria, un reato presupposto dal quale sia ragionevole far discendere, sulla base dell’impianto accusatorio, la contestazione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente, anche se tale non sia stata ancora formalizzata e/o resa nota alle parti.

(31/12/2022) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Colpa d’organizzazione e modelli organizzativi

Non si può giungere ad una affermazione di responsabilità ex Dlgs 231/2001 se non si giunge a dimostrare una colpa di organizzazione dell’ente, e a stabilire se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. Con questo principio la Corte di Cassazione sembra aver riportato un po’ di ordine nella veriegata giurispudenza di legittimità in tema di responsabilità amministrativa degli enti, attraverso un condivisbile percorso argomentativo che fissa i principi generali della materia. una rilettura delle norme che consente di orientarsi con maggior sicurezza nella complessa normativa concernente la colpa degli enti nella mancata prevenzione dei reati presupposto.

(01/11/2022) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Parte Sesta-bis “Codice ambientale”: la prescrizione è un atto di polizia giudiziaria non impugnabile

Il meccanismo di estinzione del reato attraverso l’adempimento di una prescrizione asseverata impartita al contravventore da parte dell’organo di polizia giudiziaria competente, è uno strumento opportunamente introdotto nel Dlgs 152/2006 ad opera della legge 68/2015 per colmare un vuoto normativo che aveva creato una incomprensibile asimmetria rispetto alla analoga disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro. La III Sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021 per chiarire definitivamente la natura di atto di polizia giudiziaria (e non atto amministrativo) non autonomamente impugnabile della prescrizione ex articolo 318 ter del Dlgs 152/2006.

(08/10/2021) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - Le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 hanno natura di sanzione principale e non accessoria

L’articolo 9, del Dlgs 231/2001 distingue le quattro categorie di sanzioni – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando al comma 2 quelle che sono interdittive. Per pacifica giurisprudenza e anche in base alla relazione di accompagnamento allo stesso Dlgs 231/2001, tali sanzioni sono da intendersi tutte come “principali” e non accessorie, costituiscono pertanto una “pena” autonoma che non può quindi applicarsi automaticamente con la condanna ma, in caso di applicazione pena su richiesta delle parti ex articolo 44 cpp (patteggiamento) deve essere oggetto di esplicito accordo fra pubblico ministero e difesa, ed il giudice ha la sola alternativa fra la ratifica dell’accordo ed il riegetto delle stesso non potendolo modificare in senteza di sua iniziativa.

(30/06/2021) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Responsabilità 231 e reati ambientali: una panoramica completa (parte 2) *

Troppo spesso ed in modo non accettabile, ormai, il concetto di responsabilità amministrativa dell’ente viene desunta in automatico dal semplice fatto che sia stato contestato il fatto di reato, trascurando completamente ogni accertamento circa la condotta dell’ente stesso, creando una sorta di responsabilità oggettiva – amministrativa che è totalente da rigettare. La giurisprudenza e gli organi inquirenti faticano molto ad assimilare la necessità di procedere in via anticipata a valutare la posizione dell’ente, soprattutto se dotato di modello organizzativo, finendo appunto per legare i destini del reo a quelli dellente omettendo valutazioni critiche che dovrebbero invece essere alla base non solo dell’accertamento della responsabilità ma addirittura prodromiche alla incolpazione dell’ente.

(31/05/2021) di Gabriele Taddia

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INTERVENTI - Responsabilità 231 e reati ambientali: una panoramica completa (parte 1)

Vent’anni di applicazione del sistema delineato dal Dlgs 231/2001 hanno evidenziato molteplici criticità di un impianto normativo pensato per fronteggiare e prevenire il moltiplicarsi dei reati societari. Attraverso l’analisi di una sentenza della Cassazione relativa alla contestazione di un illecito amministrativo discendente da un reato ambientale, si è cercato di evidenziare In primo luogo le problematiche concernenti il concetto di interesse o vantaggio e la sua compatibilità con i reati colposi e la rilevanza della sistematicità della condotta ai fini dell’applicazione per finire con le modalità di accertamento.

(30/04/2021) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - Gestore di fatto e responsabilità: occorre provare il suo contributo materiale e/o morale alla realizzazione dell’illecito

La gestione degli enti collettivi, sotto il profilo dei soggetti penalmente responsabili per gli illeciti ambientali, deve essere rigorosa e prevedere in modo preciso ed articolato le mansioni di ciascuno dei soggetti che operano in favore dell’ente, siano essi legittimati da incarichi all’interno del Consiglio di Amministrazione, sia che operino sulla base di un diverso rapporto con la società stessa. La violazione di queste regole di gestione, può comportare l’imputazione di soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratori, compiono atti assimilabili a quelli di gestione dell’ente, con ciò assumendone le responsabilità, fermo restando che ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’amministratore di fatto di una società, non è sufficiente che sia accertata tale sua funzione all’interno dell’organigramma aziendale dovendosi altresì provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e la loro riconducibilità oggettiva e soggettiva al soggetto.

(31/03/2021) di Gabriele Taddia