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Controllo ambientale: se l’attività è amministrativa, i diritti della difesa sono assicurati solo se emergono indizi di reato

Argomenti trattati: Sanzioni

Con sentenza n. 35792 del 20 luglio 2017, la III Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un fondamentale principio in tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall’inquinamento. Sul punto, infatti, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa, disciplinato dall’articolo 223 Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare, per il quale è applicabile l’articolo 220 del medesimo Testo. Il tutto perché, per questa seconda ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum”.