RENTRI: centri di raccolta e dematerializzazione dei registri
Quesito numero 1670
L’articolo 183 comma 1, lettera mm), Dlgs 152/2006 definisce il “centro di raccolta”. L’articolo 190 comma 10, Dlgs 152/2006, pare non contempli i centri di raccolta rifiuti comunali tra i siti aventi l’obbligo di tenuta dei registri in loco.
Come previsto dall’articolo 4, Dm 4 aprile 2023, n. 59: “1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo”.
Si chiede se, relativamente ai centri di raccolta rifiuti comunali, vige l’obbligo di rendere consultabili le registrazioni presso il sito (centro di raccolta) ai sensi del Dm 59/2023 o se la consultazione possa avvenire presso la diversa sede operativa dell’operatore (definito dal Dm citato come “il soggetto iscritto al RENTRI”), che nel nostro caso è la Società pubblica che gestisce il servizio integrato di igiene urbana.
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