Rifiuti n. 336
marzo 2025
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1668 RENTRI: l’incaricato e il riparto di responsabilità. 1) La società di servizi di associazione delegata dall’impresa

Società di consulenza ambientale di un’associazione di categoria. Forniremo ai nostri clienti (principalmente piccoli produttori di rifiuti) il servizio di tenuta del registro in veste di delegati dal legale rappresentante dell’operatore.

Il servizio si svolge su indicazioni qualitative e quantitative fornite da personale dipendente del cliente stesso; quindi, in generale, senza possibilità di verifica della correttezza dei dati da parte nostra.

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1669 RENTRI: l’incaricato e il riparto di responsabilità. 2) La società di consulenza

Società di consulenza ha predisposto per propri clienti un servizio per l’iscrizione al RENTRI e la successiva tracciabilità. I clienti registrano il nostro legale rappresentante o i vari dipendenti sul portale RENTRI come incaricati.

Il legale rappresentante del cliente ha già delegato alcune responsabilità ambientali ad alcuni suoi dipendenti. Anche se questi dipendenti non operano con il RENTRI, devono essere indicati come incaricati o sub-incaricati?

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1670 RENTRI: centri di raccolta e dematerializzazione dei registri

L’articolo 183 comma 1, lettera mm), Dlgs 152/2006 definisce il “centro di raccolta”. L’articolo 190 comma 10, Dlgs 152/2006, pare non contempli i centri di raccolta rifiuti comunali tra i siti aventi l’obbligo di tenuta dei registri in loco.

Come previsto dall’articolo 4, Dm 4 aprile 2023, n. 59: “1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo”.

Si chiede se, relativamente ai centri di raccolta rifiuti comunali, vige l’obbligo di rendere consultabili le registrazioni presso il sito (centro di raccolta) ai sensi del Dm 59/2023 o se la consultazione possa avvenire presso la diversa sede operativa dell’operatore (definito dal Dm citato come “il soggetto iscritto al RENTRI”), che nel nostro caso è la Società pubblica che gestisce il servizio integrato di igiene urbana.

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