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Discariche: debutta l’installazione dei pannelli fotovoltaici in quelle chiuse

Argomenti trattati: Discariche
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – Stralcio (*)
(So alla Gu 30 novembre 2021 n. 285)

Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

(*) Testo vigente – Stralcio
(come modificato dalla legge 12 luglio 2024, n. 101)


È in vigore dal 14 luglio 2024 la legge 101/2024 che ha incluso le discariche e i lotti di discarica chiusi o ripristinati tra le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole.
Si tratta della legge di conversione del Dl 63/2024 (“Decreto Agricoltura”), il decreto che è intervenuto con modifiche sul Dlgs 199/2021 in materia di energia da fonti rinnovabili per limitare il consumo di suolo agricolo.
Il Dl 63/2024, in particolare, ha aggiunto all’articolo 20 del Dlgs 199/2021 il comma 1-bis che consente l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti esclusivamente su determinate aree idonee individuate ex lege. Tra queste, le cave e miniere abbandonate e le aree interne agli impianti industriali.
La legge 101/2024, nel convertire il Dl 63/2024, ha confermato il divieto di installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ma ha allargato il campo delle eccezioni consentite, includendo tra le aree idonee anche le “cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati”.
Ricordiamo, inoltre, che l’articolo 20 del Dlgs 199/2021, al comma 8, contiene l’elenco delle aree idonee per legge all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, in attesa che le Regioni individuino le aree idonee sulla base dei principi e criteri indicati dal Dm Ambiente 21 giugno 2024.
Per completezza, segnaliamo infine che nel mese di agosto sono entrati in vigore tre decreti ministeriali di attuazione del Dlgs 199/2021:
• Dm Ambiente 19 giugno 2024 (cd. “Decreto Fer 2”) che fissa le modalità e le condizioni per l’accesso agli incentivi a favore degli impianti a fonti rinnovabili “innovativi o con costi di generazione elevati”. Tra questi, gli impianti a biogas e biomassa alimentati dai sottoprodotti e prodotti elencati in allegato al decreto (e non invece dai rifiuti organici come era previsto dal Dm 23 giugno 2016);
• Dm Ambiente 8 agosto 2024 che, sostituendo l’Allegato VIII del Dlgs 199/2021, aggiorna, ampliandolo, l’elenco delle materie prime double counting utilizzabili per la produzione di biogas e biocarburanti per il trasporto;
• Dm Ambiente 7 agosto 2024 che aggiorna le disposizioni di cui al Dm 14 novembre 2019 sul sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili (anche da rifiuti) e stabilisce le modalità per il riconoscimento delle certificazioni dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti da carbonio riciclato. (I.M.)