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Sostanze pericolose nelle Aee

Decreto 16 gennaio 2023
(Gu 10 febbraio 2023 n. 34)

Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Con decreto 16 gennaio 2023 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha introdotto nel Dlgs 27/2014 nuove deroghe al divieto dell’uso del piombo in alcuni superconduttori e apparecchi medici.

Il decreto legislativo 27/2014, lo ricordiamo, detta la disciplina sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) con lo scopo di “contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di Aee”. L’articolo 4 del Dlgs 27/2014 stabilisce a tal fine che le Aee immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento delle loro capacità, non devono contenere le sostanze pericolose di cui all’Allegato II.

Il Dm interviene sull’Allegato IV del Dlgs 27/2014 recante l’elenco delle applicazioni che beneficiano di un’esenzione dal divieto di uso di sostanze pericolose, specifica per i dispositivi medici e per gli strumenti di monitoraggio e controllo. Il decreto, in particolare, introduce nuove deroghe, operative dal 1º marzo 2023, per l’uso del piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (Bscco) e nelle pertinenti connessioni elettriche nonché in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini.

Il decreto ministeriale in esame è stato adottato per dare attuazione alle direttive 2022/1631/Ue e 2022/1632/Ue che, nell’introdurre nuove deroghe al divieto di sostanze pericolose nelle Aee, danno atto della mancanza di alternative senza piombo che garantiscano le medesime prestazioni tecniche e livelli sufficienti di affidabilità a vantaggio dell’assistenza sanitaria e dell’innovazione. (I.M.)