Vi.Vi.Fir: non è obbligatorio
Quesito numero 1595
La scrivente società, nell’ambito dei vigenti contratti d’appalto dei servizi di igiene urbana, si trova, in alcune situazioni, a dover fronteggiare un muro eretto dagli impianti di smaltimento/recupero circa l’utilizzo dei formulari vidimati tramite vidimazione elettronica. Un impianto in particolare, sostenendo di non avere nella propria disponibilità stampanti/scanner/fotocopiatrici, si rifiuta categoricamente di accettare i formulari vidimati elettronicamente. Ci si chiede se, dal momento che il Dlgs 152/2006 non introduce l’obbligatorietà dell’utilizzo di Vi.Vi.FIR, è lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare tali formulari o è invece obbligato ad accettare la forma alternativa di vidimazione elettronica? Eventualmente, un’azienda quali leve potrebbe utilizzare per far sì che l’impianto accetti i formulari vidimati tramite Vi.Vi.FIR?
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