La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Oltre ai rifiuti tipici compresi nel capitolo 19, è possibile che su un impianto di depurazione, a seguito di interventi di spurgo/stasamento e pulizia manutentiva di pozzetti vari, canaline di scarico e reti interne allo stesso, venga prodotto il rifiuto di cui al Codice Eer 200306 composto da reflui allo stato fisico liquido/pompabile eterogenei a secondo del punto/sezione dove viene effettuato l’intervento di spurgo? In caso affermativo, il produttore del rifiuto è il gestore del depuratore o lo spurghista incaricato del servizio?
Un committente sottoscrive un contratto d’appalto con un’impresa edile per la realizzazione di lavori di costruzione; è necessario tuttavia eseguire preventivamente consistenti lavori di demolizione di strutture preesistenti, che l’impresa edile affida ad un soggetto terzo con regolare contratto di subappalto.
Il subappaltatore è anche soggetto autorizzato a svolgere attività di recupero dei rifiuti derivanti dalla propria attività di demolizione e quindi li conferisce al proprio impianto con formulario dove risulta produttore, trasportatore e destinatario, fatturando quindi demolizione, raccolta e recupero all’appaltatore.
Si nutrono perplessità sulla necessità di iscrizione alla categoria 8 dell’Albo visto che oggetto del contratto di subappalto è un’attività più complessa del semplice disporre una raccolta e recupero di rifiuti per conto di terzi.
In sostanza si chiede se l’impresa edile (cioè l’appaltatore), debba essere iscritta in categoria 8 dell’Albo Gestori, quando subappalta la demolizione di opere preesistenti ad un subappaltatore che poi svolge anche attività di recupero sui rifiuti derivanti dalla demolizione.
Una ditta svolge per conto di un Comune attività di manutenzione del verde pubblico producendo sfalci e potature qualificati per legge come rifiuti urbani, poi trasportati dalla medesima ditta direttamente ad impianti di recupero/smaltimento (non centri di raccolta).
Ciò premesso si chiede se è corretto affermare che:
• nel FIR la ditta di manutenzione debba essere indicata come “produttore” del rifiuto;
• la ditta possa trasportare i rifiuti dal luogo di produzione all’impianto di recupero/smaltimento se iscritta alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
La scrivente società, nell’ambito dei vigenti contratti d’appalto dei servizi di igiene urbana, si trova, in alcune situazioni, a dover fronteggiare un muro eretto dagli impianti di smaltimento/recupero circa l’utilizzo dei formulari vidimati tramite vidimazione elettronica. Un impianto in particolare, sostenendo di non avere nella propria disponibilità stampanti/scanner/fotocopiatrici, si rifiuta categoricamente di accettare i formulari vidimati elettronicamente. Ci si chiede se, dal momento che il Dlgs 152/2006 non introduce l’obbligatorietà dell’utilizzo di Vi.Vi.FIR, è lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare tali formulari o è invece obbligato ad accettare la forma alternativa di vidimazione elettronica? Eventualmente, un’azienda quali leve potrebbe utilizzare per far sì che l’impianto accetti i formulari vidimati tramite Vi.Vi.FIR?