Speciale Codice ambientale – Rifiuti n. 310/311
novembre-dicembre 2022
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1592 Impianto di depurazione: non si applicano le previsioni previste per la pulizia delle fognature

Oltre ai rifiuti tipici compresi nel capitolo 19, è possibile che su un impianto di depurazione, a seguito di interventi di spurgo/stasamento e pulizia manutentiva di pozzetti vari, canaline di scarico e reti interne allo stesso, venga prodotto il rifiuto di cui al Codice Eer 200306 composto da reflui allo stato fisico liquido/pompabile eterogenei a secondo del punto/sezione dove viene effettuato l’intervento di spurgo? In caso affermativo, il produttore del rifiuto è il gestore del depuratore o lo spurghista incaricato del servizio?

a cura di Paola Ficco

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1593 Intermediario senza detenzione: il subappaltante non è tale se concede solo la demolizione

Un committente sottoscrive un contratto d’appalto con un’impresa edile per la realizzazione di lavori di costruzione; è necessario tuttavia eseguire preventivamente consistenti lavori di demolizione di strutture preesistenti, che l’impresa edile affida ad un soggetto terzo con regolare contratto di subappalto.
Il subappaltatore è anche soggetto autorizzato a svolgere attività di recupero dei rifiuti derivanti dalla propria attività di demolizione e quindi li conferisce al proprio impianto con formulario dove risulta produttore, trasportatore e destinatario, fatturando quindi demolizione, raccolta e recupero all’appaltatore.
Si nutrono perplessità sulla necessità di iscrizione alla categoria 8 dell’Albo visto che oggetto del contratto di subappalto è un’attività più complessa del semplice disporre una raccolta e recupero di rifiuti per conto di terzi.
In sostanza si chiede se l’impresa edile (cioè l’appaltatore), debba essere iscritta in categoria 8 dell’Albo Gestori, quando subappalta la demolizione di opere preesistenti ad un subappaltatore che poi svolge anche attività di recupero sui rifiuti derivanti dalla demolizione.

a cura di Paola Ficco

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1594 Sfalci e potature: se rifiuti urbani la categoria Albo è la 1

Una ditta svolge per conto di un Comune attività di manutenzione del verde pubblico producendo sfalci e potature qualificati per legge come rifiuti urbani, poi trasportati dalla medesima ditta direttamente ad impianti di recupero/smaltimento (non centri di raccolta).
Ciò premesso si chiede se è corretto affermare che:
• nel FIR la ditta di manutenzione debba essere indicata come “produttore” del rifiuto;
• la ditta possa trasportare i rifiuti dal luogo di produzione all’impianto di recupero/smaltimento se iscritta alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

a cura di Paola Ficco

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1595 Vi.Vi.Fir: non è obbligatorio

La scrivente società, nell’ambito dei vigenti contratti d’appalto dei servizi di igiene urbana, si trova, in alcune situazioni, a dover fronteggiare un muro eretto dagli impianti di smaltimento/recupero circa l’utilizzo dei formulari vidimati tramite vidimazione elettronica. Un impianto in particolare, sostenendo di non avere nella propria disponibilità stampanti/scanner/fotocopiatrici, si rifiuta categoricamente di accettare i formulari vidimati elettronicamente. Ci si chiede se, dal momento che il Dlgs 152/2006 non introduce l’obbligatorietà dell’utilizzo di Vi.Vi.FIR, è lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare tali formulari o è invece obbligato ad accettare la forma alternativa di vidimazione elettronica? Eventualmente, un’azienda quali leve potrebbe utilizzare per far sì che l’impianto accetti i formulari vidimati tramite Vi.Vi.FIR?

a cura di Paola Ficco

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