Omessa bonifica, esposizione ad inquinanti e risarcibilità del danno (non patrimoniale) da “paura di ammalarsi”
Lo scritto prende le mosse dalle fattispecie di reato di omessa bonifica per sviluppare il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale da “paura di ammalarsi” in relazione alla protratta esposizione a sostanze nocive, tossiche o cancerogene.
L’analisi evidenzia il livello di protezione offerto dall’ordinamento al bene giuridico “qualità della vita” (anche, ma non solo) quale estrinsecazione del diritto inviolabile alla salute sancito dall’articolo 32 della Carta fondamentale. La lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c. va dunque considerata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e, comunque, mai come strumento finalizzato ad ingiuste locupletazioni), assumendo bensì il risarcimento del danno non patrimoniale una fondamentale funzione compensativa in relazione alla diminuzione personale, conseguente al reato, del “valore uomo”.
Non si prescinde, infine, da alcuni cenni di carattere comparatistico con riferimento all’esperienza giudiziaria statunitense dei “toxic torts”.
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