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Terre e rocce di scavo: l’omissione della Dau entro i termini previsti trasforma il sottoprodotto in rifiuto “con effetto immediato”

Argomenti trattati: Terre e rocce da scavo

Quesito numero 1584

Un privato aveva inizialmente previsto di gestire le terre e rocce da scavo, provenienti da un’opera edile come sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 4, Dpr 120/2017.
Il soggetto aveva presentato alle Autorità e agli Enti competenti, dichiarazione di utilizzo (essendo il cantiere di piccole dimensioni), prevedendo che questo sottoprodotto fosse momentaneamente stoccato in un deposito intermedio, in attesa di essere destinato a due siti di destino, dove si stavano effettuando opere autorizzate mediante permesso di costruire.
Purtroppo, uno dei siti di destino, non ha più necessità di questo sottoprodotto, a causa di varianti in corso d’opera.
Alla luce di quanto sopra esposto, sono a chiedervi se questa procedura può ritenersi corretta:
• è corretto presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzato ai sensi dell’articolo 7, Dpr 120/2017, per il solo sito dove effettivamente è stato utilizzato il sottoprodotto?
• il quantitativo di sottoprodotto, non più utilizzabile nel sito di destino, verrà gestito come rifiuto, non avendo trovato un sito di destino alternativo.
Infine sono a chiedere, alla luce della gestione in parte della terra come rifiuto e non più come sottoprodotto, difformemente dalla dichiarazione di utilizzo iniziale, questo comporti l’assunzione retroattiva delle terre come rifiuto, con i relativi obblighi e sanzioni.

risponde Paola Ficco