La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Considerata l’attuale formulazione dell’articolo 230, Dlgs 152/2006 si chiede se è tassativo che il rifiuto Codice Eer 200306 venga considerato prodotto dallo spurghista che ha effettuato la pulizia manutentiva internamente ad un impianto di depurazione, oppure, trattandosi di intervento a supporto di un ciclo produttivo non riconducibile alle manutenzioni di cui all’articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006, è possibile attribuirne la produzione alla Società del servizio idrico integrato che gestisce il depuratore?
Si chiede di conoscere l’esatta attribuzione del Codice Eer da assegnare ad un terreno frammisto a rifiuti urbani, proveniente dalle operazioni di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani, il cui progetto operativo di bonifica è stato approvato dagli organi competenti.
Dalla documentazione progettuale si rileva che ai rifiuti vengono assegnati due distinti codici CER: più precisamente il CER 17.09.04 “materiali misti di costruzione e demolizione” ed il CER 20.03.01 “rifiuti urbani indifferenziati”.
Mentre l’appaltatore, essendo il produttore del rifiuto, nonché responsabile della bonifica, ritiene sia più appropriato il codice CER 19.13.02 “rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01”.
In relazione all’articolo 10 septies, Dl 21 marzo 2022 che espressamente prevede al punto 1a “la proroga di un anno per le autorizzazioni ambientali comunque denominate”, si chiede se tale proroga prevista per un anno possa riguardare anche la validità delle ordinanze contingibili e urgenti, ex articolo 191, Dlgs 152/2006, adottate dal Sindaco per l’apertura di centri comunali di raccolta ovvero per l’utilizzo di altri impianti mobili per la biostabilizzazione dei rifiuti).
Ciò in quanto la norma si esprime in termini di “autorizzazioni ambientali comunque denominate”. La perplessità muove dal fatto che l’articolo in esame parla di “Misure a sostegno dell’edilizia privata”.
Un privato aveva inizialmente previsto di gestire le terre e rocce da scavo, provenienti da un’opera edile come sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 4, Dpr 120/2017.
Il soggetto aveva presentato alle Autorità e agli Enti competenti, dichiarazione di utilizzo (essendo il cantiere di piccole dimensioni), prevedendo che questo sottoprodotto fosse momentaneamente stoccato in un deposito intermedio, in attesa di essere destinato a due siti di destino, dove si stavano effettuando opere autorizzate mediante permesso di costruire.
Purtroppo, uno dei siti di destino, non ha più necessità di questo sottoprodotto, a causa di varianti in corso d’opera.
Alla luce di quanto sopra esposto, sono a chiedervi se questa procedura può ritenersi corretta:
• è corretto presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzato ai sensi dell’articolo 7, Dpr 120/2017, per il solo sito dove effettivamente è stato utilizzato il sottoprodotto?
• il quantitativo di sottoprodotto, non più utilizzabile nel sito di destino, verrà gestito come rifiuto, non avendo trovato un sito di destino alternativo.
Infine sono a chiedere, alla luce della gestione in parte della terra come rifiuto e non più come sottoprodotto, difformemente dalla dichiarazione di utilizzo iniziale, questo comporti l’assunzione retroattiva delle terre come rifiuto, con i relativi obblighi e sanzioni.
A fronte dell’entrata in vigore del nuovo modello unico per gli spurghisti ex articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 si chiede come, secondo voi, debba essere annotato sul registro di carico e scarico. Dovrà essere effettuata una sola registrazione segnando contemporaneamente carico e scarico come si fa per i trasporti oppure essendo un’attività di produzione e trasporto dovranno essere fatte due registrazioni una di carico e una di scarico? Inoltre ritenete sia opportuno indicare i luoghi di prelievo?