La trasmissibilità in via ereditaria degli oneri di bonifica dei siti contaminati
La trasmissibilità dell’obbligo di ripristino dei siti contaminati è pacificamente ammessa con riferimento agli atti inter vivos. Ne consegue che, nel caso di vizi occulti dei beni ceduti o di oneri c.d. non apparenti, il cessionario, oltre alle azioni contrattuali e/o risarcitorie nei confronti del cedente, potrà far valere la propria buona fede al fine di declinare eventuali responsabilità. Lo scritto analizza, da una prospettiva inedita, quale quella dell’erede, il tema della circolazione in via successoria dei siti contraddistinti da inquinamento lungolatente, soffermandosi sulla rosa delle tutele previste dall’ordinamento in favore del (nuovo) proprietario, estraneo all’attività illecita precedentemente posta in essere sul fondo. In particolare, viene posto l’accento sull’opportunità di regolamentare gli effetti della mancata iscrizione nei pubblici registri immobiliari dell’onere ex articolo 253, Dlgs 152/2006 gravante sul bene.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.