Rifiuti n. 303
marzo 2022
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1555 Mud: deve presentarlo anche chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi costituiti da metalli

Un soggetto che trasporta rifiuti e iscritto nella sottocategoria 4-bis dell’Albo nazionale gestori rifiuti è tenuto alla presentazione del Mud?

a cura di Paola Ficco

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1556 Carcasse e spoglie animali giacenti su strade pubbliche: sono urbani ma il Codice Eer resta problematico

Circa l’identificazione dei corpi di animali morti rinvenuti in area pubblica come rifiuti, codesta spett.le Rivista ha già dato diffusa delucidazione nel numero di luglio 2020. Partendo, quindi, dal presupposto che un cadavere di animale rinvenuto in area pubblica sia un rifiuto, si pone l’ulteriore quesito sull’attribuzione del corretto codice Eer alla luce della definizione di rifiuti urbani di cui (ex multis) al punto 4, lettera b-ter), articolo 183, Dlgs 152/2006. Alla luce di ciò, i cadaveri animali rinvenuti in area pubblica potrebbero essere riconosciuti come rifiuti urbani, con la conseguente ipotizzabile attribuzione codice EER 20 03 99 “altri rifiuti urbani non specificati altrimenti”, non essendo la fattispecie apparentemente riconducibile agli altri codici disponibili del capitolo 20. Oltre alla prassi per cui i codici “99” vengono usati in modo del tutto residuale nell’ambito della classificazione di un rifiuto, si evidenzia come il capitolo 20, non contempli la presenza di codici specchio. Tuttavia, non sempre è possibile identificare con certezza la causa del decesso dell’animale, né stabilire, se non previa specifica analisi, se lo stesso fosse portatore di malattie potenzialmente trasmissibili all’uomo o ad altri animali. Risulterebbe quindi cautelativo prevedere, per questo tipo di rifiuto, la sussistenza della frase di rischio H9 “Infettivo”, non avendo, per ovvi motivi, modo di provvedere alla tempestiva caratterizzazione dello stesso rispetto ai necessari tempi della relativa asportazione dal suolo pubblico. Ne consegue che potrebbe essere ipotizzabile l’attribuzione Codice Eer 18 02 02*.

a cura di Paola Ficco

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1557 Deposito temporaneo e rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale

Il Dlgs 152/2006 contiene specifiche disposizioni relativamente ad alcuni rifiuti che sono prodotti al di fuori delle unità locali (es. rifiuti da piccoli interventi edili ed attività di manutenzione – comprese le attività di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione –, rifiuti da assistenza sanitaria, da pulizia reti fognarie fosse settiche e bagni chimici).
Inoltre, nel modello di registro cronologico di carico e scarico esiste il campo un campo specifico “luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto” per i rifiuti prodotti da attività di manutenzione realizzati all’esterno dell’unità locale. È opinione dello scrivente che:
• In assenza di norme specifiche, i rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale non possano essere trasportati alla sede dell’unità locale ma debbano essere avviati direttamente ad un impianto autorizzato di trattamento;
• In tali casi, il campo “luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto” debba essere compilato al fine di garantire la tracciabilità del rifiuto e la trasparenza delle registrazioni;
• L’eventuale permanenza del rifiuto presso il luogo di produzione per il tempo necessario alla sua esitazione verso un impianto di trattamento autorizzato possa avvenire in regime di deposito temporaneo.
Quali le modalità corrette da seguire per i rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale non rientranti nelle casistiche esplicitamente disciplinate nel testo normativo, in particolare per quanto concerne le registrazioni ambientali ed il deposito temporaneo?

a cura di Paola Ficco

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1558 Formulario: tara e peso lordo non possono mancare

Nel caso in cui non sia possibile pesare il rifiuto prima della partenza, occorre riportare sul FIR una stima della massa di rifiuto e barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”. Secondo alcuni è necessario compilare comunque i campi relativi a tara e peso lordo, anche se parlando di pesi stimati ha logicamente poco senso. Si dovrebbero infatti stimare anche tali pesi. Peraltro, non mi risulta che vi siano mai state contestazioni per aver seguito un approccio anziché l’altro. Qual è la condotta corretta?

a cura di Paola Ficco

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1559 End of Waste: non viaggia con il formulario

In un convegno uno degli oratori ha affermato che i materiali End of Waste all’uscita da un impianto di recupero dovrebbero essere cautelativamente accompagnati da formulario poiché qualora non fossero ricevuti dall’utilizzatore previsto tornerebbero ad essere rifiuti. Si preverrebbe così l’eventuale trasporto di un rifiuto senza Fir.
Quanto sopra descritto ci ha lasciati perplessi. Quali sono le prassi corrette (o comunque opportune) per i materiali EoW in uscita da un impianto di recupero?
Quali dovrebbero essere le prassi corrette da seguire in caso l’impianto non avesse il riconoscimento dell’EoW?

a cura di Paola Ficco

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1560 Terre e rocce: se è ragionevole ritenere la trasformazione di un sito in “agricolo”, meglio rispettare il Dpr 46/2019

Una società effettua attività di estrazione mineraria a cielo aperto. Una parte delle aree di scavo è classificata nel Puc come zona industriale. Ci si chiede se in questa zona possano essere conferite terre e rocce da scavo con una caratterizzazione che evidenzia superamento dei limiti della colonna A e conformità ai limiti della colonna B (terre e rocce da scavo conferibili solo in aree classificate come zone industriali). Il dubbio riguarda il carattere temporaneo delle attività minerarie: successivamente al completamento delle attività di ripristino ambientale è altamente probabile che il Puc sarà aggiornato e l’area sarà nuovamente classificata come zona agricola.

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