Deposito temporaneo e rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale
Quesito numero 1557
Il Dlgs 152/2006 contiene specifiche disposizioni relativamente ad alcuni rifiuti che sono prodotti al di fuori delle unità locali (es. rifiuti da piccoli interventi edili ed attività di manutenzione – comprese le attività di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione –, rifiuti da assistenza sanitaria, da pulizia reti fognarie fosse settiche e bagni chimici).
Inoltre, nel modello di registro cronologico di carico e scarico esiste il campo un campo specifico “luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto” per i rifiuti prodotti da attività di manutenzione realizzati all’esterno dell’unità locale. È opinione dello scrivente che:
• In assenza di norme specifiche, i rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale non possano essere trasportati alla sede dell’unità locale ma debbano essere avviati direttamente ad un impianto autorizzato di trattamento;
• In tali casi, il campo “luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto” debba essere compilato al fine di garantire la tracciabilità del rifiuto e la trasparenza delle registrazioni;
• L’eventuale permanenza del rifiuto presso il luogo di produzione per il tempo necessario alla sua esitazione verso un impianto di trattamento autorizzato possa avvenire in regime di deposito temporaneo.
Quali le modalità corrette da seguire per i rifiuti prodotti all’esterno dell’unità locale non rientranti nelle casistiche esplicitamente disciplinate nel testo normativo, in particolare per quanto concerne le registrazioni ambientali ed il deposito temporaneo?
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