Tariffa rifiuti: il regolamento comunale si può impugnare dinanzi al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera
Quesito numero 1547
La circolare esplicativa del Mite 37259 del 12 aprile 2021 ha fornito chiarimenti sul Dlgs 116/2020; secondo la nota ministeriale le superfici dove avviene la lavorazione industriale e per analogia anche artigianali (in quanto prevalentemente produttive di rifiuti speciali) sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Si chiede se sia legittimo che il comune nel regolamento comunale assoggetti l’intera superficie della attività artigianali concedono soltanto una riduzione percentuale arbitraria (che tra l’altro varia da comune a comune), semplicemente adducendo la presenza umana (lavoratori) nella zona lavorazione e limitando la superficie non tassabile alla sola proiezione dei macchinari utilizzati nel ciclo produttivo, anche se, ad esclusione degli uffici, bagni e dei locali accoglimento clienti, sulla restante superficie si producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi e non.
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