Microraccolta: tra le 48 ore e le 72 ore previste per le soste tecniche non c’è compensazione
Quesito numero 1545
Articolo 193, comma 14, Dlgs 152/2006 sulla microraccolta. Per un’attività di microraccolta di catalizzatori, gli autisti partono il martedì mattina e rientrano il venerdì sera. Gli scarichi avvengono il lunedì mattina così come l’accettazione dei formulari.
Considerando il punto relativo alla tempistica della microraccolta: in vista delle regioni ricoperte dagli autisti in questione, dei relativi tempi di raggiungimento dei fornitori, dei tempi di ragionevole riposo dei lavoratori e dei tempi di ritorno in azienda, l’obbligo di rientro entro 48 dal primo carico effettuato risulta notevolmente ristretto, considerando che risulterebbe impraticabile un rientro giornaliero in azienda. Il periodo intercorso tra l’ultimo ritiro di una giornata e il primo della giornata successiva potrebbe essere giustificato come una “sosta tecnica”, essere sottratto dal computo delle 48 ore, ed essere computato nelle 72 previste dal comma 15 relativo alla gestione delle soste? Oppure le soste tecniche devono essere comunque computate nelle 48 ore previste per la microraccolta?
Considerando, invece, il punto relativo alle annotazioni del percorso effettuato: tali annotazioni potranno essere inserite a ritiro “effettuato”, questo si traduce nel fatto che i formulari saranno compilati a conclusione dell’intero percorso effettuato e quindi compilando le copie a partire dalla copia del trasportatore (2º, 3º e 4º copia)?
Infine, quale potrebbero essere le sanzioni per il mancato rispetto della tempistica di trasporto della microraccolta?
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