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Formulario: anche se non è richiesto può essere adottato

Argomenti trattati: Tracciabilità

Quesito numero 1529

Dopo le modifiche intervenute con il Dlgs 116/2020, l’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo 193 non si applicano al “trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario”.
Pertanto pare che il produttore iniziale di rifiuti urbani ed assimilati debba trasportare gli stessi al centro di raccolta utilizzando la scheda rifiuti (Allegato IA) al Dm 8 aprile 2008 (come modificato dal Dm 13 maggio 2009).
Poiché il gestore del servizio ritiene il formulario documento più completo e certo, si chiede se sia comunque possibile far conferire al centro di raccolta le utenze non domestiche con il formulario al posto dell’Allegato IA anche per i rifiuti urbani non pericolosi. Inoltre si chiede se sia possibile registrare il formulario in tali casi nel Registro di carico/scarico del centro di raccolta.

risponde Paola Ficco