La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In riferimento agli impianti di trattamento gestiti dal servizio idrico integrato, si chiede se ai sensi dell’articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006 la Provincia competente deve autorizzare il conferimento di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane, Codice Eer 190805, provenienti da altro impianto dello stesso Gestore idrico? Ovvero, rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) e/o c) di cui all’indicato articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006?
Attività di allestimento imbarcazioni, quando la barca è finita viene trasportata presso il porto in banchina; in alcuni casi può avvenire che siano necessarie lavorazioni di finitura o derivanti da controllo qualità e che vi sia una conseguente produzione di rifiuti.
La banchina non è un’unità locale dell’azienda e quindi non sono previsti registri di carico e scarico. Il rifiuto prodotto viene tenuto nel deposito temporaneo (nel rispetto della normativa) e poi trasportato e smaltito con azienda specializzata.
È corretto compilare il formulario indicando la sede legale dell’azienda (anche come unità locale) e riportare nelle note che il rifiuto è stato prodotto al porto (stesso Comune)?
La medesima cosa avverrà per la registrazione del carico e scarico del rifiuto che verrà eseguita nel registro di carico e scarico della sede legale, così come per il Mud, in cui i rifiuti prodotti e smaltiti verranno attribuiti alla sede legale.
Un soggetto deve gestire i rifiuti prodotti in cantieri navali su commissione di terzi.
La società A commissiona alla società B la gestione dei cantieri per allestimenti navali in vari porti del nord d’Italia.
La società B ha una sede legale a Milano (non operativa) e due unità locali/produttive, una a Genova e l’altra a Venezia.
Dove registrare i rifiuti prodotti nei vari cantieri, che possono durare più o meno dei sei mesi, si può utilizzare un unico registro della sede di Genova, principale unità di coordinamento produttivo?. Oppure occorre avere più registri per i vari cantieri?
Nei chiarimenti forniti dal MITE con nota 14 maggio 2021 n. 51657 sulle criticità interpretative ed applicative del Dlgs 116/2020, si chiede se per “rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa” si intendano i rifiuti provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione (lapidi, marmi) o si intendano unicamente i rifiuti provenienti da attività edilizie in senso stretto, quali a titolo esemplificativo restauro di una cappella, cordonate di vialetti di accesso, rifacimento punti di rifornimento idrico.
Dopo le modifiche intervenute con il Dlgs 116/2020, l’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo 193 non si applicano al “trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario”.
Pertanto pare che il produttore iniziale di rifiuti urbani ed assimilati debba trasportare gli stessi al centro di raccolta utilizzando la scheda rifiuti (Allegato IA) al Dm 8 aprile 2008 (come modificato dal Dm 13 maggio 2009).
Poiché il gestore del servizio ritiene il formulario documento più completo e certo, si chiede se sia comunque possibile far conferire al centro di raccolta le utenze non domestiche con il formulario al posto dell’Allegato IA anche per i rifiuti urbani non pericolosi. Inoltre si chiede se sia possibile registrare il formulario in tali casi nel Registro di carico/scarico del centro di raccolta.
Un’azienda predispone le pagine del registro di carico/scarico con intestazione e numerazione.
In un secondo momento, procede a portare a vidimare presso la Ccia le pagine stampate.
Alla numerazione delle pagine, l’azienda antepone l’anno di riferimento.
Le pagine risultano quindi numerate in questo modo: 2021/1, 2021/2… 2021/1000 ecc.
Ciò al fine anche di avere un’univocità tra anni diversi.
In fase di vidimazione, ci è stata contestato tale metodo di numerazione, richiedendoci di non mettere l’anno in quanto non previsto.
È possibile mantenere anno/numero di pagina oppure non è consentito?
Vista la circolare n. 5 del 2 aprile 2021 dell’Albo nazionale Gestori ambientali, in ordine alla categoria 1 si chiede come si effettua la somma della popolazione servita? Come si deve tenere in considerazione la temporalità degli incarichi? Se nella documentazione di affido è indicato per anno 2021 e/o sino al 31/12/2021 e, una volta svolta il servizio richiesto, è terminato si deve tenere la popolazione di quell’affido sempre conteggiata sino al 31 dicembre 2021 o come si deve fare?
Presso un sito ove è stato realizzato un impianto di trattamento rifiuti, autorizzato con AIA, l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di un’area del medesimo impianto poiché realizzato in modo difforme dal progetto approvato. Detta area è stata oggetto di successivo Decreto con il quale veniva disposta la rimozione temporanea dei sigilli finalizzata al suo ripristino secondo il progetto autorizzato, specificando che la medesima area sarebbe rimasta sotto sequestro. In tale ambito il gestore, anziché provvedere al ripristino delle opere in conformità al progetto autorizzato e alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, intende sottoporre a modifica il progetto approvato in corrispondenza di tale area durante il permanere del sequestro. Sarebbe parere della scrivente Provincia che ogni eventuale istanza di modifica in tal senso, qualora non consentito preventivamente dall’Autorità giudiziaria competente, non possa essere assentita stante il permanere del vincolo in corso originatosi dal provvedimento di sequestro e la conseguente indisponibilità, da parte del gestore, di detta area. Si chiede se tale parere risulta corretto e, nel caso, quale sia il profilo giuridico amministrativo più idoneo che si configurerebbe nel caso di una istanza presentata in tal senso, presso l’Autorità competente, durante il permanere del sequestro e in carenza di apposito consenso da parte dell’Autorità giudiziaria (improcedibilità, irricevibilità, inammissibilità o sospensione).
A un rifiuto avente stato fisico solido non polverulento (02) sottoposto a trattamento di stabilizzazione o parziale stabilizzazione (con aggiunta di liquidi e reagenti) può essere attribuito lo stato fisico fangoso palabile (03)? Ovviamente il rifiuto verrà classificato con CER 190304* o 190305.