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Rifiuti: la ripartizione del finanziamento per il controllo e la vigilanza

Argomenti trattati: Imballaggi
Decreto Mite 27 maggio 2021 
(Gu 12 luglio 2021 n. 165)

Riparto del contributo dovuto per l’anno 2018, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gli allegati sono pubblicati in Osservatorio di normativa ambientale in reteambiente.it

Il decreto 27 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica determina l’ammontare complessivo del contributo dovuto per le attività di vigilanza e controllo, previste dell’articolo 206-bis, comma 6, Codice ambientale per l’anno 2018, e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
Come noto, l’articolo 206-bis attribuisce al Ministero della transizione ecologica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta, Codice ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che all’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di citate (e di quelle previste al comma 4 dell’articolo 178-ter), pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (Sistemi autonomi) e i Consorzi di cui agli articoli 233 (oli vegetali esausti), 234 (polietilene), 235 (batterie al piombo), 236 (oli minerali usati), nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 (Raee, pile e accumulatori) e 228 (pneumatici fuori uso). A questi si aggiungeranno, quando saranno istituiti, i sistemi di responsabilità estesa del produttore (Epr) per nuove filiere di prodotti ai sensi dell’articolo 178-bis e 178-ter del Dlgs 152/2006 (commi rispettivamente, sostituiti e aggiunti dal Dlgs 116/2020 di recepimento delle direttive del “Pacchetto economia circolare”).
Il Dm 27 maggio 2021 ripartisce il costo per l’attività di vigilanza dovuto per il 2018 (2.021.740 euro) proporzionalmente, secondo il valore della produzione di ciascuno, tra i vari soggetti obbligati che sono riportati dettagliatamente, insieme agli importi a loro carico, in allegato al decreto. (S.F.)