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Rifiuti abbandonati su spiagge e rive corsi d’acqua: la verifica dell’Albo per la categoria 1

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 21 febbraio 2019, n. 3

Con la circolare 21 febbraio 2019, n. 3 l’Albo nazionale gestori ambientali ha risposto ad alcuni dubbi provenienti da imprese e Amministrazioni appaltanti relativamente alla possibilità per le imprese iscritte in Categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) di effettuare raccolta e trasporto di rifiuti spiaggiati o abbandonati su corsi d’acqua.
L’Albo gestori ambientali ha chiarito che le imprese già iscritte alla Categoria 1 alla data del 1º febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera 3 novembre 2016, n. 5) sono autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla Tabella D7 dell’allegato D della citata delibera 5/2016, cioè “raccolta e trasporto rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”, salvo che non vi sia un esplicito divieto riportato nel documento di iscrizione all’Albo dell’impresa.
In sede di rinnovo dell’iscrizione poi l’impresa autocertificherà il possesso dei requisiti per svolgere la suddetta attività di raccolta/trasporto rifiuti spiaggiati e la sede regionale dell’Albo durante l’istruttoria della domanda di rinnovo verificherà la disponibilità in capo all’impresa delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale necessari per svolgere l’attività. In caso contrario la sede regionale emetterà il provvedimento di rinnovo dell’iscrizione in Categoria 1 esplicitando il divieto di esercizio dell’attività di raccolta/trasporto rifiuti spiaggiati. (F.Pe)