231: la richiesta della misura interdittiva interrompe la prescrizione dell’illecito dell’Ente per il reato commesso dall’amministratore
La massima
Responsabilità amministrativa delle persona giuridiche – Dlgs 231/2001 – Illecito amministrativo dell’ente – Prescrizione dell’illecito – Interruzione della prescrizione – Condizioni – Articolo 22, Dlgs 231/2001 – Notifica del reato presupposto o richiesta di applicazione di una misura interdittiva – Sussistenza – Atto interruttivo nullo – Effetti sull’efficacia interruttiva della prescrizione – Indifferenza
La prescrizione dell’illecito amministrativo dell’Ente per reato presupposto dell’amministratore ex Dlgs 231/2001 è interrotta dalla richiesta della misura interdittiva cautelare.
La Corte di Cassazione ha così dichiarato (sentenza 14 febbraio 2019, n. 7123) che non era decorsa la prescrizione dell’illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001 di una società di Firenze per il reato presupposto commesso dal suo amministratore (nel suo caso il reato era prescritto): la prescrizione dell’illecito amministrativo e quella dell’illecito penale seguono due vie differenti. La prima è regolata dall’articolo 22 del Dlgs 231/2001 per il quale l’interruzione della prescrizione – che riprende a decorrere dall’inizio – si verifica o per la contestazione del reato presupposto oppure per la richiesta di applicazione di una misura interdittiva cautelare, come avvenuto nel caso di specie.
I Supremi Giudici hanno anche aggiunto due precisazioni: l’effetto interruttivo della prescrizione si verifica sia se l’atto che l’interrompe è nullo, perché comunque è dimostrata la persistenza dell’interesse punitivo da parte dello Stato; sia se l’atto sia stato emesso e non ancora notificato, perché conformemente alla “ratio” della prescrizione è la stessa emissione dell’atto, indipendentemente dalla sua notifica, a dimostrare oggettivamente la persistenza della volontà punitiva dello Stato. (A.G.)
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