Cer: cambia solo se, in esito a trattamento, il rifiuto si modifica o si trasforma
Quesito numero 1319
Un’Azienda che espleta il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti in ambito urbano, senza obbligo di formulario in quanto affidatario del servizio pubblico, a fine della fase di raccolta intenderebbe consegnare i suddetti rifiuti a Ditta terza, per successivo trasporto con formulario, per singolo CER, verso piattaforma di recupero. Tale procedura avverrebbe in area pubblica (piazzale o slarghi stradali) dai mezzi che effettuano la raccolta ad adeguati mezzi (motrici e cassoni scarrabili) della Ditta che eseguirà il successivo trasporto fino alla piattaforma di destinazione finale autorizzata. Si chiede di conoscere se tali procedure di trasbordo sopra descritte, ricadono nelle fattispecie previste dall’articolo 193, comma 11 del Dlgs 152/2006 e quindi non soggette a specifiche autorizzazioni”.
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