La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
La società “A” è produttore di rifiuti non pericolosi (rottami) destinati alla Società “B” e trasportati dalla stessa società “B” (questa possiede le seguenti autorizzazioni: iscrizione provinciale semplificata quale impianto di recupero; licenza trasporto merci in conto proprio; iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali con categoria 4).
Si chiede se, in tale caso, il trasporto dei predetti rifiuti non pericolosi (rottami) si configuri quale un trasporto “in conto proprio” o “in conto terzi” e se la società “B” sia autorizzata ad effettuare tale trasporto.
Un’Azienda che espleta il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti in ambito urbano, senza obbligo di formulario in quanto affidatario del servizio pubblico, a fine della fase di raccolta intenderebbe consegnare i suddetti rifiuti a Ditta terza, per successivo trasporto con formulario, per singolo CER, verso piattaforma di recupero. Tale procedura avverrebbe in area pubblica (piazzale o slarghi stradali) dai mezzi che effettuano la raccolta ad adeguati mezzi (motrici e cassoni scarrabili) della Ditta che eseguirà il successivo trasporto fino alla piattaforma di destinazione finale autorizzata. Si chiede di conoscere se tali procedure di trasbordo sopra descritte, ricadono nelle fattispecie previste dall’articolo 193, comma 11 del Dlgs 152/2006 e quindi non soggette a specifiche autorizzazioni”.
Si chiede se, con riferimento al Dlgs 152/2006, comma 3, lettere d) ed f) (rifiuti speciali da lavorazioni artigianali e da attività di servizio), il codice Ateco dell’azienda possa costituire l’elemento oggettivo per discriminare fra le due condizioni. Un classico caso che genera imbarazzo è dato dalle officine di riparazione veicoli.
Un’azienda che espleta il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti in ambito urbano, senza obbligo di formulario in quanto affidatario del servizio pubblico, a fine della fase di raccolta intenderebbe consegnare i suddetti rifiuti a ditta terza, per successivo trasporto con formulario, per singolo Cer, verso piattaforma di recupero. Tale procedura avverrebbe in area pubblica (piazzale o slarghi stradali) dai mezzi che effettuano la raccolta ad adeguati mezzi (motrici e cassoni scarrabili) della Ditta che eseguirà il successivo trasporto fino alla piattaforma di destinazione finale autorizzata. Si chiede di conoscere se tali procedure di trasbordo sopra descritte, ricadono nelle fattispecie previste dall’articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006 e quindi non soggette a specifiche autorizzazioni.
In un cantiere edile viene allestita una unica area di deposito temporaneo, dove tutti gli artigiani operanti conferiscono il rifiuto prodotto in cantiere; poi il rifiuto viene allontanato con formulario della stazione appaltante.
È corretta tale condotta di gestione unitaria di rifiuti prodotti da soggetti diversi?
Stante l’esistenza del Cer 160107* “Filtri dell’olio” è corretto raccoglierli e smaltirli insieme ai filtri carburante usando il medesimo Cer? (si dà per scontato che le classi di pericolo siano le stesse). Si ritiene che questa prassi non sia corretta e che possano essere applicate le seguenti modalità:
• raccoglierli insieme e gestirli con Cer 150202*
• gestirli separatamente con Cer 160107* (filtri olio) e 150202* (filtri carburante).
Classificazione rifiuto “Filtri gasolio”. Come si deve procedere nell’assegnazione della caratteristica HP7 cancerogeno ai “Filtri gasolio” se i marker sono in concentrazione inferiore al limite ma è evidente che l’idrocarburo presente in quantità ben più elevata dello 0,1% è gasolio, classificato cancerogeno come materia prima? In pratica, in tutti i casi nei quali si verifica, è dirimente la conoscenza del materiale che origina il rifiuto o la regola?