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Via: no all’integrazione delle carenze istruttorie mediante il procedimento di Aia

Argomenti trattati: Autorizzazioni
Sentenza 21 maggio 2018, n. 3034

La massima
Valutazione d’impatto ambientale (Via) – Articolo 22, Dlgs 152/2006 – Studio d’impatto – Analisi delle alternative – Obbligatorietà – Rapporto con autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Accertamenti istruttori – Diversità ed autonomia – Sussistenza – Conseguenza – Obbligo di completezza ed autosufficienza – Sussistenza – Eventuale carenza accertamenti Via – Sanatoria postuma in ambito dell’Aia – Illegittimità
La carenza di accertamenti istruttori per il rilascio della valutazione d’impatto ambientale (Via) non è sanabile con un’integrazione postuma nell’ambito del diverso procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia).
I due procedimenti sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi: la Via si sostanzia in una approfondita analisi comparativa che investe propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali dell’opera da realizzare; l’Aia è invece un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli in precedenza necessari per gli impianti inquinanti.
La logica conseguenza di ciò è che ciascuno dei due titoli abilitativi dev’essere sorretto da una propria istruttoria completa e autosufficiente. (A.G.)